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27 febbraio 1731, manoscritto
27 febbraio 1731, manoscritto
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Il Senato di S.M. in Torino Sedente
All'Illustrissimo usciere Serviente generale e messo giurato richiesto vista l'alligata suplica sportaci per parte del marchese Giò Antonio Tuninetti di Priè colli Bandi Campestri in essa enonciati e conclusioni dell'ufficio del Avvocato Generale a cui ogni cosa è stata communicata il tenor del tutto considerato per le presenti vi mandiamo intimar detta suplica e bandi alla comunità e quelli pubblicar all'albo pretorio di Pancaglieri, ad effetto che chi avesse o pretendesse aver ragioni in contrario a quanto si supplica , quelle proponga fra giorni dieci avanti l'ordinario, al quale mandiamo di ridurre in scritti e trasmetterci le opposizioni che venissero fatte. In cui fede
Torino li quindici maggio millesettecento trenta
Per detto eccellentissimo reale Senato.
Carlo sostituto del segretario civile.
BANDI CAMPESTRI PER IL FEUDO E MARCHESATO DI PANCALIERI.
Desiderandosi dall'eccellentissimo signor marchese di Priè Pancaglieri e Cimena, Grande di Spagna di Prima Classe Gio Antonio Turinetti generale maggiore colonnello d'un regimento delle truppe di Sua Maesta Cesarea e Catolica, e Cavagliere della Chiave d'oro, come successore e figlio primogenito della fu eccellenza del signor marchese di Priè Ercole Giuseppe Ludovico Tuninetti, ..... cavagliere del Supremo ordine della Santissima Anonciata, ministro intimo attuale della detta Maestà Cesarea, e Catolica suo signor padre oviare agli abusi che corrono nel luogo e territorio di Pancaglieri dalle persone poco timorate della giustizia divina et humana, affinchè ogni uno de particolari ivi habitanti possino pacificamente goder li frutti che percevono da loro rispettivi beni, e nell'istesso tempo per togliere anco in sequella a disordini che ponno succeder ha per tanto stimato opportuno formar gli presenti bandi campestri per detto luogo con stabilire in caduno degli infrascritti cappi le loro pene secondo la qualità delle robbe, e danni.
Capitolo Primo
Della deputazione del Camparo e suo officio
Primo. Si-come il territorio di Pancaglieri si ritrova assai vasto e che un sol camparo non puote in vigilare alla custodia di tutto il territorio si permette dal signor marchese che la comunità nomini un camparo oltre quello deputato dal detto signor marchese, con ciò però che giuri di esercire l'ufficio si è come dispongono gli bandi Campestri.
Capitolo Secondo
Delle accuse
Primo. Le accuse da farsi tanto dalli campari o custodi della campagna o ad ogni altra persona daneggiata dovranno portarsi nelle mani del podestà et in sua absenza del suo luogotenente dal quale dovranno registrarsi in un registro particolare che sarà tenuto per quest effetto dal detto signor podestà con nota del giorno mese et anno, che quelle verranno notificate a con l'espressione in caduna di dette accuse del tempo cioè se di giorno o di notte et in che ora saranno stati ritrovati gli particolari e bestiane dannificanti in beni d'altri, con descritione de fondi dannificati loro raggioni e coerenze.
Secondo. Potranno parimente accusarsi tutti quelli che vedranno portare o avere in qualche luogo qualsivoglia sorte di vettovaglie, frutti, ortaglie e palli, broppe legna, fassine seche o verdi, fieno o altre cose campestri, i quali non possederanno beni in detti luoghi e finaggio l'accusato pagherà il bando come fosse ritrovato in offesa sul posto salvo che faccia risultar prova che quelle siano state donate da padroni de beni, o pure tolte con licenza de medesimi mentre, però essi padroni giurino d'haverli dato tal licenza, avanti che l'accusato ne facesse constare d'haverle accomprate senza del che dovrà il castellano proveder si è come sarà di giustitia.
Terzo. Sarà lecito non solo alli campari ma anche alli padroni de fondi o suoi domestici che saranno stati danneggiati di dare le accuse e queste dovranno farsi e darsi respettivamente tanto da campari che da padroni dei fondi o loro domestici fra il termine di giorni tre doppo ritrovati alcuno a danneggiare o in persona o con loro bestiame su beni altrui e fra un giorno doppo data l'accusa si dovrà quella far intimare al danneggiante o in persona propria o domestica, et in diffetto alla casa di sua abitazione, et ove gli campari manchino di dare l'accusa contro gli danneggianti de danni et offese che a medemi saranno pervenute a notizia sia per loro incuria o connivnenza fra il termine suddetto di giorni tre doppo havuta la notizia incorreranno essi campari nella pena del bando ed emenda secondo il giuramento di quello che avrà patito il danno.
Quarto. Ogni accusato sarà tenuto di pagare per qualonque accusa che le verrà fatta per il bando o le somme che si ritroverano tassate in caduno de seguenti capi, dalle quali si dichiara spettarne al camparo un quarto, altro quarto al signor giudice o podestà, et gli altri due quarti al signor marchese et oltre a detto bando sarà tenuto ogni accusato di pagare per l'emenda altrettanto del bando alla parte offesa, et ove la parte danneggiata pretendesse maggior indennizazione le sarà salva raggione di giustificare il sopra più patito di danno, e secondo ne risulterà dalle giustificazioni dovrà il podestà obbligare l'accusato all'intiero resarcimento de suoi danni come di raggione.
Quinto. Chi non havrà il modo di pagar in contanti, effetti, o in beni si procederà secondo la raggione commune.
Sesto. Dichiarandosi che al pagamento di detto bando ed emenda saranno tenuti gli padri per gli figli che abiteranno assieme, con essi gli mariti per loro mogli, gli padroni per gli servitori e tutti di sua famiglia e per gli mandati et operaii, gli tuttori e curatori per gli pupilli e minori.
Settimo. Di più saranno tenuti detti campari fra giorni cinque, doppo il danno causato dagli accusatori darne aviso alla parte stata danneggiata, ciò però solamente quanto a particolari habitanti nel luogo, a ciò possino far che loro parti, ove stimino doverne fare, e conseguire l'emenda dall'accusato per mezo dell' officio di detto castellano, e mancando gli campari di dar tal aviso fra detto termine, rincorreranno nella perdita del quarto del bando o come sovra a medesimi spettante e quello s'applicherà alla parte offesa.
Ottavo. Non potranno gli campari far accordi o compositioni di sorte alcuna con le persone quali havranno trovato a danneggiare sotto pena di scudi tre d'oro per ogni volta applicandi per un terzo al ...., et gli due terzi al fisco marchionale oltre il resarci mento del danno alla parte offesa.
Nono. Comparendo alcuno per dar accuse sarà tenuto il podestà di darli il giuramento sopra la verità d'essa accusa e d'ammonirlo brevemente quanto grave peccato e dellito sia lo spergiuro.
Decimo. Non sarà permesso a nessuna persona di qualsivoglia stato, grado e condizione di dar alcun impedimento a detti campari o custodi nel far loro officio, e di dar le accuse a contravventori d'essi bandi, nemmeno di quelli strappazare, ingiuriare, nè intimorire, meno d'impedire e di passar in qual si voglia delle campagne sotto pena di uno scudo d'oro, e di agire contro dette persone criminalmente secondole contingenze de casi.
Undicesimo. S'intenderà in tutti gli capi espressa l'indennizzazione, dovuta a particolari danneggiati non minore della pena in questi bandi stabilita, salvo che il danneggiato provasse aver patito maggior danno, per il che avrà raccorso al podestà acciò le proveda in contraditorio del danneggiante.
Capitolo Terzo
Del signor castellano.
Primo. Dovrà il signor castellano ogni volta che riceverà accuse nottar in esse il nome e cognome del accusatore e dell'accusato con la sostanza dell'accusa e dovrà spedir prontamente le copie di dette accuse acciò ne possa seguir l'intimatione delle medeme fra il giorno seguente alla detta accusa come si è stabilito di sopra, con assignar il reo a fare sue diffese fra il termine di giorni tre doppo l'intimazione di detta accusa e non comparendo il reo fra detto termine si dovrà fra il termine d'altri giorni tre dichiarar dal castellano incorso nel bando et emenda alla forma e mente de presenti capitolo e bandi senza speranza d'esser più sentito in alcuna delle sue prettense diffese.
Secondo. Dovrà detto podestà spedir sommariamente e con ogni brevità posssibile le accuse campestri senza formalità d'atti et occorrendo qualche prova si valerà di due esperti che siano persone degne di fede disinteressate nel fatto di cui si tratterà quali rifferiranno con loro giuramento nelle mani d'esso signor podestà la verità del fatto e non si farà alcuna visita giudiciale, salvo sia richiesto dalle parti et occorrendo farsi visite in campagna si pagherà al detto podestà il risultare dalla regia tariffa.
Terzo. Scoprendosi esser l'accusa convinta di calunnia tutte le spese saranno a carico dell'accusatore che sarà punito, come sopra, e nelli altri casi si condannerà una delle parti nelle spese e si compenseranno respettivamente come sovra di raggione.
Quarto. Non potrà farsi alcuna composizione in pregiudicio dell'emenda spettante all'offeso sotto pena di pagar essa emenda dupplicata al medesimo offeso.
Quinto. Sarà lecito al podestà o in absenza al suo luogotenente di andar con due testii alla visita delle case et altri luoghi ne quali ci sia sospetto ritrovarsi cose esportate o rubbate nella campagna, purchè precedentemente li costi per sufficienti informazioni del sospetto e non altrimenti e ritrovandosene si procederà come sovra vien disposto, contro gli resistenti si procederà criminalmete come sovra di raggione.
Capitolo Quarto
Dell'entrare e passare nelle altrui possessioni e far via nuova.
Primo. Sarà proibito a chionque si sia d'entrare o passare ne beni d'altri, per quali non ha raggione alcuna del passaggio, salvo che le strade publiche o vicinali fossero guaste et impraticabili (*) sotto pena di soldi dieci per caduna possessione, e per caduna volta che sarà accusato, e del doppio se di notte et oltre la pena sudetta, se averà dato qualche danno o asportato qualche cosa pagherà la pena per le cose e frutti esportati, o per quello haverà dannificato come nei seguenti capitoli resta espresso ciò tutto oltre altretanto per l'emenda che dovrà pagare al padrone o affittavolo del fondo.
(*) comanche ne tempi della raccolta de grani e canape dovendosi in questo caso osservar il solito uso.
Secondo. Chionque entrerà o passerà ne beni altrui o come sovra con carri, bovi, cavalli o altre bestie da carico o pure con cavagne, corbelle, et altri instromenti abili all'esportazione de frutti e robbe esistenti ne fondi suddetti incorrerà il doppio del bando o portato dal capitulo precedente, salvochè fosse per puro passaggio nel quale caso incorrerà solo nella pena portata dal capo precedente.
Terzo. Chi sarà ritrovato a caccia con cani, tanto fermi come di passaggio nelle vigne et alteni et anche ne seminati massime quando gli raccolti sono maturi pagherà la pena di soldi dieci per caduna per cadun cane e per caduna volta oltre l'indennizazione che potesse esser dovuta al padrone del fondo.
Quarto. Sarà proibito a chi si sia di far vie nuove per le possessioni d'altri si a piedi che a cavallo o con carri e bovi al fine di .... alle possessioni proprie per le quali non sarà raggione d' usare d'essa via nuova incorrerà nella pena cioè se a piedi di soldi dieci, se a cavallo di soldi venti, e se con carro live tre oltre il danno o emenda, e ciò s'intenderà salva la strada vicinale sii impraticabile.
Quinto. Sarà parimenti proibito a chi si sia d'impedire le strade publiche, private o vicinali in modo che non possa commodamente passare con carro e bovi, anzichè ogni uno per quanto continua la propria possessione in longo d'esse dovrà rimover l'impedimento e far tener libere e spedire sotto pena di livre due, oltre che a sue spese il podestà ex officio manderà a farle rimetter in stato pratticabile.
Sesto. Non potranno appropriarsi da chi sia le vie tanto pubbliche che private, nemmeno parte d'esse, già appropriate per lui e suoi successori, le dovrà rimetter e lasciar alli stati di prima sotto pena del quadruplo del valore del sito ritenuto ed occupato per il bando applicando come sovra.
Settimo. Non sarà permesso ad alcuno di spianare alcuna rippa o fossato vicinale senza consenso e permissione dei vicini et altri che vi averanno dell' interesse o potessero venirne danneggiati sotto pena di livre una e soldi dieci per caduna volta da cadun contraventore e di riddurre il tutto nel primiero stato a loro proprie spese et sotto la stessa pena si dovranno espurgare e tener espurgati gli fossati e scolatori vicinali, quali erano e si trovavano per il passato necessarii per l'espurgazione e scolamento delle campagne dalle aque.
Ottavo. Non sarà lecito ad alcuno di scavar sabbia, terra, pietre dalle vie pubbliche e vicinali come pure ne beni communi, salvo che rispetto a questi si sia rapportata l'opportuna permissione a dalla comunità o dal padrone del fondo sotto pena di livre due nella qual pena incorreranno tutti quelli che caveranno pietre sabbia o terra dalli fondi de particolari di detto luogo senza il loro consenso o permissione.
Capitolo Quinto
Delle vigne, alteni e giardini.
Primo. Chi prenderà agresto o ughe nelle altrui vigne alteni e giardini pagherà per caduna uva o agresto soldi uno e per caduna uva più matura soldi due e se di notte il doppio.
Secondo. Chi prenderà nelle vigne o sia alteni altrui noci, peri, persici, pomi e simili frutti d'alberi incor rerà nella pena se di giorno di soldi cinque per caduna dozzena e se di notte il doppio e chi entrerà nelli giardini altrui serrati a prender frutti di qualunque sorte in essi esistente incorrerà nella pena d'un scudo d'oro per caduna volta e per caduno.
Terzo. Non sarà lecito ad alcuno di prender o tagliare erbe nelle vigne et alteni altrui sotto pena se di giorno di soldi dieci per rubbo e se di notte il doppio nella qual pena incorreranno pure quelli cheche prenderanno stobia tanto nelle vigne et alteni che campi altrui et anche s'intende proibita l'introduzione de bestiami negli alteni altrui in tutto il corso dell'anno sotto pena di soldi dieci per caduna bestia e per caduna volta oltre l'emenda.
Quarto. Sarà proibito a qualsivoglia persona di qual si sia grado stato e condizione etiamdio privileggiata di vendemmiare o far vendemmiare si in piccola che grande quantità sino passata la festa di San Michele 29 ottobre di cadun anno sotto pena di scudi tre d'oro per caduna volta applicandi al fisco suddetto marchionale salvo che la contingenza del tempo non lo permettesse, in tal caso però solamente e non altrimenti d'ordine del signor podestà secondo le .... che le verranno date per parte della communità per voce di crida far pubblicare a luoghi e modi soliti la permissione di poter vendemiare per qualche giorni avanti gratis senza pagamento di nessun diritto o emolumento.
Quinto. Sara però lecito a chi si sia per soccorrersi con sua familia ritrovandosi senza vino di raccorrere dal podestà per ottenere da medemo la debita licenza di poter vendemmiare prima di detto termine quella quantità che le sarà necessaria avuto riguardo al numero della fameglia ed al tempo che vi rimane ad arrivare alla vendemmia universale in tal caso la sarà da detto podestà data licenza in scritti gratis per quella quantità e non altrimenti sotto l'istessa pena stabilita nel paragrafo precedente.
Capitolo Sesto
Delli biadi e altri seminati.
Primo. Si proibisce a chi si sia di tagliare o messonare di qual si voglia sorte di frutti seminati nelle possessioni altrui sino a tanto che gli frutti siano esportati totalmente dal possesso sotto pena di soldi dieci per caduna volta e messonando si prenderanno spichi nelle gianelle o borle si incorrerà nella pena di livre una per caduna volta.
Secondo. Sarà proibito di far o lasciar passar sue bestie e di qualsivoglia sorte nelli seminati altrui e avanti gli frutti siano esportati dal fondo sotto le pene de quali nel seguente capo.
Terzo. Chi esporterà grano, fave, e qual si sia frutto nato da semina pagherà per ogni giavella esportata livre una e per cadun mappone di melliga soldi uno e per ogni coppo d'ogni sorte di grano e marsaschi soldi dieci.
Capitolo Settimo
Delli prati.
Primo, Non sarà lecito ad alcuno dalli 23 marzo sino a che sia segato l'ultimo fieno o sia terzuolo di pascolare bestie di sorte veruna ne prati altrui sotto le pene di cui nel in fra scritto capitolo 8° e nelli altri tempi nemeno sarà lecito pascolare alcuna sorte di bestie ne prati altrui senza il consenso del padrone sotto la pena di soldi dieci per caduna bestia tanto bovina che cavallina et altra sorte e per caduna volta, in modo che detti prati si intendano e si dichiarano banditi per tutto l'anno.
Secondo. Chi sarà accusato per aver tagliato o fatto tagliare l'erba ne prati altrui incorrerà nella pena di livre una per cadun fascio e chi caverà da prati altrui teppe o esportamenti di terra o in qualonque altro modo apporterà danno a medemi prati incorrerà nella pena di soldi 10 oltre l'emenda dovuta al padrone del fondo si è come sarà di raggione.
Terzo. Chi esporterà o farà esportare fieno segato da prati altrui la pena sarà di livre una per cadun fascio di rubbi e se di meno a proporzione e per caduno fascio grosso un mezo scudo d'oro e se ritrovato di notte tempo la pena sarà del doppio.
Capitolo Ottavo
Per gli danni dati dalle bestie.
Primo. Ritrovandosi bestie bovine, cavalline et asinine a pascolare ne prati altrui dalli 23 marzo sino segato l'ultimo fieno, come sovra scritto, con guardia e di giorno pagherà livre una per caduna bestia e per caduna bestia e se senza guardia livre una soldi cinque e se di notte il doppio e se ne seminati di grano con guardia livre due e se senza guardia livre due e soldi dieci e se di notte il doppio.
Secondo. E perchè molti si fanno lecito maliziosamente d'allargare loro bestiami o condurli ne prati o possessi et in quelli lasciare senza custodia con allegare indi che siano smarriti percio si dichiara che ogni bestia di qual si voglia sorte ritrovata in altrui beni s'intenderà ivi condotto espressamente e si pagherà il bando et emenda come se fosse stata ritrovata a pascolare con guardia, salvo che l'accusato provi sommari amente con due testimoni degni di fede d'essersi usata ogni diligenza per ritrovarla il giorno stesso che l'ha smarrita.
Terzo. Per ogni animale porchino ritrovato a danneggiare tanto ne beni seminati che prati et alteni s'incorrerà nella pena di livre una per cadun animale e per caduna volta e se ne boschi novelli di soldi dieci per caduna bestia e per caduna volta resterà anche proibito ad ogni particolare abitante in esso luogo e territorio di tener troiie di razza sotto pena di mezo scudo d'oro per caduna e per caduna volta.
Quarto. Sarà proibito a chi si sia d'escavar, tagliar, pellar, meno lasciar pellar dalle bestie ogni sorte d'albero, quantonque non fruttifero e ne meno escavar ne esportar zuchi o sia teppe d'alberi tutto che seccati e di boscheggiare ne beni altrui bosco secco o verde sotto pena di livre una quanto alle teppe grosse e quanto alli zuchi di soldi cinque, e quanto al pellamento causato dalle bestie di livre una per caduna bestia.
Quinto. Sarà parimente proibito a chi si sia di tener capra e pecore in detto territorio sotto pena di livre due per caduna capra e pecora e per ogni volta che si contraverrà, salvo quanto alle capre nel caso che si trattasse dell'uso del latte d'essi animali per la sanità di qualche persona, nel qual caso venendo ordinato dal medico precedente licenza del castellano da darsi senza costo di spesa alcuna sarà permesso di ritenerla con ciò che non si lasci andar a pascolar ne beni altrui e terminato tal uso si dovrà da tal particolare quella vendere o mandar fuori dal territorio altrimenti s'incorrerà nella pena di cui sovra.
Sesto. Per ogni occa, bibbino, gallina o altro animale domestico di due piedi che saranno ritrovati nell'altrui beni, vigne altrui e seminati si pagherà soldi due denari sei per caduno di detti animali e per caduna volta, e quanto alle galline di soldi uno per caduna e cio oltre il danno che sarà giudicato doversi indennizare al padrone del fondo a giudizio d'esperti ove venghi da esso pretteso.
Settimo. Tutte le possessioni e campi non seminati ne quali vi saranno stobbie e melligassi non potrà alcuno senza la permissione del padrone del fondo portarsi in essi sotto pena di soldi cinque e ritrovati ad asportare melligassi pagherà soldi dieci per ogni fascio e sendone di più a proporzione e se ritrovati a pascolare bovi, bestie cavalline, mulline et asinine incorrerà nella pena di soldi dieci per caduna bestia et per ogni altra bestia di .... soldi tre salvo porchina per quale pagherà soldi dieci.
Capitolo Nove
Sopra gli tetti, cassine, airalli et Giardini.
Primo. Nissuno entrerà nelli tetti, cassine, airali, orti e giardini altrui serrati o aperti senza consentimento del padrone e contro la volontà d'esso sotto pena di livre una e nemeno comandato dal padrone o altro .... d'uscire ardir a di contradire con .... con fatti incorrerà nella pena di livre due e se entrati in alcuni d'essi luoghi esporteranno qualche frutti in quantità nottabile ........ saranno castigati alternativamente ..... sovra stabilita pena o in quella espressa per questi ordini per l'esportazione di robbe campestri.
Capitolo Decimo
Delle sieppi, quadri, porte, porticelle. clausure.
Primo. Nessuno guasterà meno ..... le siepi, quadri, porte, porticelle o clausure delle altrui possessioni per entrare a prender bosco o altro in esse esistente ancorchesia minima quantità o per qual si voglia altro mottivo sotto pena d'un scudo d'oro per caduna volta, oltre l'indennisazione che sarà di ragion dovuta al padrone.
Capitolo Undicesimo
Sopra l'incisione o esportamento d' alberi o piante e bosco.
Primo. Chi sarà accusato d'haver tagliato o esportato piante d'alberi di maggior grossessa della gamba se verdi incorrerà nella pena d'un scudo d'oro per caduna pianta oltre il danno al padrone del fondo, se verdi di livre una di bando oltre la reffezione del danno al padrone havuto riguardo alle qualità della pianta.
Secondo. Chi sarà accusato per haver tagliato o esportato venghi, torte, rame, palli e scarassi da beni d'altri sarà tenuto pagare per ogni masso di venghi soldi dieci, per caduna rosta e rame un soldo, per cadun pallo soldi dieci e per cadun scarasso livre una oltre l'indennisazione.
Terzo. Non sarà lecito ad alcuno di guastare piante ne vitti da beni d'altri da trapiantare sotto pena di soldi dieci per caduna pianta e se già trapiantato d'un mezo scudo d'oro caduno et il simile per cadun albero piccolo trapiantato oltre altretanti per l'emenda dovuta al padrone.
Quarto. Chi sarà accusato per haver levato dalle vitti altrui qualunque sorte di boscami sarà tenuto pagare un mezo scudo d'oro oltre la pena per gli boscami che esporterà come sovra si è stabilito secondo sarà la qualità d'essi esportati oltre l'emenda.
Quinto : Chi sarà accusato per haver esportati legna o fassine da beni d'altri pagherà soldi cinque per caduna legna o caduna fassina semplice e se di cobia soli dieci caduna e di notte il doppio.
Capitolo Dodicesimo
Per la canapa.
Primo. chi si introdurrà ne beni seminati di canapa a cavar canapa o quella messonare in danno del padrone incorrerà la pena per ogni masso di soldi dieci e per ogni cobbia del doppio oltre l'emenda se di giorno e se di notte il doppio e quelli che raccoglieranno canavoso sovra le piante di detta canapa incorrerà la pena di soldi uno per cadun pugno e se più o meno a proporzione, oltre l'emenda e quanto a quelli che rubberano canapa già negata nel tempo che si fa quella secare incorreranno la pena sudetta oltre l'emenda.
Capitolo Tredicesimo
Delli frutti degli alberi.
Primo. non sarà lecito ad alcuno di crollare, spiccare dagli alberi altrui di qual si voglia sorte qual si sia frutto nè di quelli far mangiare da bestie senza consentimento del padrone sotto pena di soldi due per cadun pero, pomo o persico e di soldi uno per ogni uno degli altri sudetti, ove però eccedi meza dozena d'essi frutti e per ogni taschetto, cavagnetto piccolo di soldi venti, per ogni sacco pieno di livre quatro e così proporzionabilmente et per ogni bestia di qual si voglia sorte ritrovata sotto l'albero fruttifero di soldi dieci, il tutto però all'arbitrio del podestà per il più o meno se la qualità de frutti o della persona o la emenda.
Capitolo Quattordici
Sovra gli forastieri.
Primo. Nissuna persona forastiera non abitante in detto luogo, quantonque possedenti beni e tenendo massarizio in esso territorio possa ..... mandar loro bestiami a pascolare ne beni de particolari de medemi luoghi nemeno, in quelli della communità e tanto meno ne beni del signor marchese e ne pascoli in tutto il corso del anno sotto duplicate pene delle soprastabilite e caduno de predetti capi et articoli et ne l'istessa pena incorreranno detti forastieri se saranno ritrovati ne beni de particolari ad espostare da detti beni alcuna sorte de ..... tanto verdi che sechi meno de frutti di qualsiasi genere, nè coglier foglie ne boschi e beni di questo territorio.
Secondo. Incorreranno pure nella pena di soldi dieci per caduna bestia tutti quelli i quali faranno pascolar loro Bestiame nelle rippe ..... particolari.
Capitolo Quindicasimo
Delle foglie d'alberi.
Primo. Sarà proibito a chi si sia de particolari tanto di detto luogo che ivi habitanti o forensi registranti di detta communità d'andar o mandar a toglier ne beni altrui le foglie d'alberi ivi esistenti senza licenza de padroni d'essi beni salvo ne beni communi sotto pena di soldi uno per cadun carico e lenzuolo pieno e per ogni carro uno scudo d'oro.
Secondo. Chi coglierà da beni altrui ghiande, galla, tanto in piccola che in grande quantità, incorrerà nella pena di soldi dieci per caduna emina e quanto alla galla di livre due per cadun rubbo e se in maggiore o minor quantità a proporzione.
Terzo. E finalmente chionque sarà ritrovato con qual si sia sorte di bestie e senza danneggiare in qual si voglia modo ne beni proprii di S.E. il signor marchese di questo luogo incorrerà nella pena del doppio di quella e portata da caduno dei sopra espressi bandi.
Capitolo Sedicesimo
Dell'aque.
Primo. Chi prenderà l'aqua senza ordine del praero sia distributore dell'aqua deputato pro tempore dalla communità et introdurrà detta aqua ne proprii prati o in quellli d'altri o quella levarà dagli altri prima dell'ora prefissali da detto distributore incorrerà nella pena di livre sette e meza per caduna giornata, prato si sarà bagnato, pagabile detta pena da chi havrà fatto o fatto fare la chiusa o sia stopaglio ancorchè gli prati bagnati non fossero tutti proprii di chi havrà fatto o fatto fare la chiusa con dichiarazione che quando in detta chiusa o sia stopaglio vi fossero concorsi più particolari in tal caso detta pena si repartirà tra cui sovra proporzionatamente e ricusando alcuno d'accettare l'aqua all'ora stabilita dal praero non potrà più pigliarla sino a suo tempo sotto detta pena, dovrà pertanto il praero dar et assignar l'aqua a cadun particolare a suo tempo fedelmente senza parzialità sotto pena d'uno scudo d'oro per ogni volta che perturbasse l'uso e stile tralasciando uno per assignarla all'altro oltre il danno che dovrà pagar a terzi danneggiati nella qual pena incorreranno quelli che havranno ricusatae rifiutato di dar il passaggio alla medesima aqua o quella risserata con chiusa o altra opera, manufatto e coadiuvato a detto perturbamento contro il conferito e fuori de giorni soliti.
Secondo Chi romperà, abbasserà, alzerà le porte di brancardo delli agrali o qual si voglia altro del finaggio per impedire trattenere o divertire il decorso dell'acqua senza licenza del praero incorrerà nella pena di livre tre per caduno per caduna volta non sendovi rottura o sconvolgimento, ma sendovi rottura o sconvolgimento incorrerà nella pena d'uno scudo d''oro oltre d'esser tenuto di far riddurre ogni cosa nel primiero stato.
Capitolo Diciessettesimo.
Delle foglie de moroni.
Primo. Si proibisce a qual si voglia persona tanto del luogo che forestiera o ivi abitante di coglier ...... alcuna benchè minima quantità di foglie di moroni sotto pena di soldi dieci per caduna libra di detta foglia e seguendovi qualche rottura di branchi d'essi incorrerà oltre la sudetta pena di livre una per caduna volta e se di notte il doppio.
Secondo. Sarà anche proibito a tutti gli vaccari, pastori e conducenti bestie al pascolo di portar falcette, appiotti, o altra sorte di ferri da taglio inservienti a tagliare tanto piccole che grosse piante d'alberi sotto la pena di livre due oltre la perdita degli instromenti, come anche sarà a medemi proibito di portare fionde sotto pena di soldi dieci.
Terzo. Non potrà nessun particolare far passare alcuna bestia tanto gionta che disgionta per le vie vicinali, salvo con l'apposizione de muselli alle dette bestie sotto pena di soldi dieci per caduna bestia e per caduna volta.
Quarto. Più che nessuno messoniere o airatore possa condurre appresso se alcuna persona di qual si sia ettà per messonare avanti che le messi siano segate e messe in borla senza licenza del padrone sotto pena di livre due per caduna volta e per caduna persona, incorreranno parimenti quelli che messoneranno nel caso suddetto senza licenza del padrone.
Quinto. Chi esporterà da altrui orti qual si sia frutto incorrerà nel bando di livre due, quanto alli orti in campagna e soldi cinque per caduna testa de cauli e per ogni testa d'aglio e cipolla livre due soldi dieci, e soldi cinque per ogni altro frutto non specificato.
Sesto. Non si potrà cogliere baravallo negli alteni senza licenza de padroni sotto pena di livre due per ogni persona e per caduna volta.
Settimo. Più che nessuno possi tagliare rami grossi nè piccoli sopra gli alberi altrui etiamdio sechi sotto pena di soldi dieci per caduna fassina, chi sarà ritrovato ne boschi altrui con falcette, trinchietti o altro instromento da taglio legati sopra pertiche o bastoni incorrerà nella pena di livre una oltre la pena suddetta.
Ottavo. Chi esporterà da beni altrui bosco si verde che secco incorrerà per ogni fascio livre una et per ogni somata livre tre et per ogni carrata livre otto e chi farà coglier e coglierà fassine dalli moroni altrui incorrerà nel bando di soldi cinque per ogni fassina.
Nono. Chi taglierà le bussonate dalle rippe chiudenti gli beni altrui incorrerà nel bando di soldi trenta oltre il bando di soldi cinque per ogni fassina e nell'istesso bando incorreranno gli accompratori delle fassine e qualsiasi boscami stati rubbati havendone qualche cognizione gli accompratori.
Decimo. Più ogni uno che coltiverà beni suoi proprii o farà coltivare in vicinanza a quelli d'altri particolari seminati e coltivando danneggerà gli beni del vicino incorrerà la pena di livre due oltre l'emenda.
Undicesimo. Più nessuno potrà prender terra nelle strade pubbliche e nelle rippe delle medeme meno nella vie comuni che possi causar danno ad esse sotto pena di livre una per ogni carro e ristoro del danno.
Dodicesimo. Più occorrendo qualche fatto che ne presenti bandi non fosse chiaramente specificato si procederà all'accusa e l'accusato incorrerà nella pena portata ne capi consimili specificati ne presenti bandi.
Tredicesimo. Non sarà lecito ad alcun particolare nè altro avente beni o possessi tanto al di là quanto al di quà della ficha o sia argine vecchio et ultimamente fatto e da farsi si ivi che altrove per impedire il fiume Po che nelle sue escrescenze non inondino le campagne e luoghi di Pancaglieri di farsi piantamento d'alberi dentro le polle, sapelli e piassoli ne altro per cui potesse dar passaggio alle dette aque benchè in minima quantità sotto pena per caduno e per caduna volta sarà ritrovato o haverà contravenuto al primo capo oltre del danno di livre 15.
Quattordicesimo. Chi sarà ritrovato o accusato a prender o esportar per boschi o fassine o che altro o causar de guasto alli speroni, barbi et impedimenti fatti e da farsi, occorendo al detto Po se per mira di S.E. di livre 10 per caduna volta sarà ritrovato e di soldi per mira de beni de particolari e communità oltre le spese e portato proporzionatamente dalli capi antecedenti.
Quindicesimo. Chi poi sarà ritrovato a tagliar, rompere e daneggiare piante si piccole che grosse tanto piantate che da piantarsi in sponda di detto fiume Po per sostenimento delle rippe d'esso a maggior diffesa delle campagne e luogo incorrerà oltre la pena già portata dalli precedenti capi per la qualità e quantità inquella di livre 4 per ogni volta sarà ritrovato e si verrà in cognizione del danneggiamento e se per mira de beni di S.E. del doppio sempre e come avanti ne sovra menzionati respettivi capi.
Torino li 27 settembre 1731.
Francesco Bernardino Bongioannini Procuratore Generale di S.E. il signor marchese di Priè e pancaglieri deputato per instromento 16 settembre 1727 rogato Herold in Vienna di Austria.
Paolo Antonio Pautrier podestà e giudice ordinario per S.E. marchese di Priè e di Pancaglieri.
Il Senato di S.M. in Torino Sedente.
Ad ognuno sia manifesto che per parte del signor marchese di Priè Giò Antonio Turinetti ci sono stati presentati li bandi campestri formati da Francesco Bernardino Bongioannini suo Procurator Generale deputato per instromento 16 settembre 1727 rogato Herold in Vienna d'Austria in data del venti sette febbraio corrente anno di partecipazione e concerto della communità di Pancaglieri perchè vengano ivi osservati supplicandoci di quelli approvare et interinare ad effetto di poterne liberamente et intieramente gioire del beneficio et esigere da controventori le pene in essi espresse, quali bandi campestri per noi veduti e letti assieme all'ordinato del Conseglio ordinario della suddetta comunità delli 2 marzo scaduto nel quale ha dichiarato di non aver che opporre alli bandi suddetti sottoscritti dal suddetto Francesco Bernardino Bongioannini e parafrati dal podestà d'esso luogo, non ostanti le opposizioni fatte da detta communità alli bandi stati prima intimati alla medesima li 26 e pubblicati a quel albo pretorio li 27 unitamente et in seguito al rescritto nostro delli 15 maggio 1730 in comparsa delli 5 giugno seguente a presentata a quel podestà per detto rescritto nostro delegato, veduta pure la fede da questi spedita li sette detto giugno non esser comparsa nel termine ivi prescritto alcun altro opponente il tenor del tutto considerato et sentito ne sue conclusioni il signor Avvocato Generale sostituto del signor Avvocato Generale a cui ogni cosa è stata communicata abbiamo ammesso, approvato et interinato e per le presenti senza pregiudicio delle ragioni del feudo ammettiamo, approviamo et interiniamo li bandi campestri predetti delli 27 febbraio scaduto unitamente alle pene in essi stabilite quali s'intenderanno cumulativamente alle portate dalle Regie Costituzioni e ragion commune ne suoi casi, salva ragione d'agire criminalmente in caso di delitto e sotto le seguenti modificazioni cioè al capo primo la prestazione del giuramento prescritta nel medemo dovrà seguire ..... il podestà, al capo secondo paragrafo 2 ritrovandosi alcuno per strada con qualsivoglia sorte di frutti e vettovaglie od altre robbe ivi espresse che sia persona legittimamente sospetta e non possieda beni sopra il territorio si intenderà incorso nella pena del bando a proporzione della quantità che se ne ritroverà avere senz'altra prova, salvo faccia constare di aver quelle avute con licenza del padrone o d'averle accomprate da altri e tutto il restante sarà depellito; al paragrafo 3 infine, per far luogo alla pena contro il camparo si richiederanno quelle stesse prove che si richiedono contro gli altri controventori, al paragrafo 4 quanto si vorrà conseguire dal danneggiato l'indennisazione maggior dell'emenda si richiederanno prove legittime e si dovrà a riguardo di essa proceder secondo il prescritto dalle Regie Costituzioni tanto in questo che in tutti gli altri capi, al paragrafo 5° si procederà secondo le Regie Costituzioni et in difetto della ragion commune, al paragrafo 6 li padroni saranno tenuti per li servidori, domestici ed operari e si depellisce quanto ivi si dice del curatore a riguardo de minori, al capo terzo paragrafo 1 in fine s'aggiongerà salvo il danneggiante rimborsi le spese contumaciali, al paragrafo 2 quanto alla visita e spese di essa si starà al disposto delle Regie Costituzioni e tariffa, al paragrafo 5 quanto ivi si dice di proceder criminalmente avrà solamente luogo ne casi, nei quali venga così disposto dalle Regie Costituzioni e ragion commune, il che procederà anche a riguardo di tutti gli altri capi; al Capo quarto paragrafi 5, 6, 9 circa le strade pubbliche et espurgazione de fossi latterali alle medesime si starà al disposto delle Regie Costituzioni nel titolo delle strade et al paragrafo 6 la pena del quadruplo si ridurrà per le vie private a lire due, al paragrafo 8 la pena si ridurrà a soldi dieci per caduna salmata, al capo quinto paragrafo 4 la pena di tre scudi d'oro si ridurrà a lire dieci, al capo decimoterzo la pena sarà di soldi cinque per caduna libra de frutti, e nel resto starà fermo il capo non potrà però mai la pena ecceder lire dieci, al capo decimo sesto paragrafo 1 infine, quanto ivi si dice di quelli che coadiuveranno procederà nel solo caso che lo faccino scientemente, nè si potrà obbligare li medesimi al pagamento della pena, se non sussidiariamente, al capo decimo settimo paragrafo 1 la pena avrà solamente luogo nel tempo delli vermi da seta e nell'altro tempo si starà a quella prescritta nal capo 15, al paragrafo 2 la pena per li vacari et altri ivi espressi che porteranno fionde sarà di soldi cinque e procederà solo quando si saranno serviti di esse nel far cascar frutti o nel far altro danno oltre l'altra prescritta negli altri capi per quelli che esportano frutti o reccano altro danno, al paragrafo 5 la pena sarà di soldi due per caduno delli frutti esportati dagli orti e per li cauoli di soldi quattro, al paragrafo 11 si depellisce sendo già sopra di esso prescrito al paragrafo 8 cap. 4; al paragrafo 13 la pena si ridurrà alla metà e tanto il medesimo che li due susseguenti si dovranno intender compatibilmente al disposto dalle Regie Costituzioni nel titolo de fiumi e torrenti e finalmente quanto alle prove della contravenzione si starà nelle somme minime non eccedenti lire dieci, al detto giurato del camparo e del danneggiato e suo domestico purchè sia di buona voce e fama e vi con corra altro adminicolo e nelle altre eccedenti tal somme si richiederanno prove legittime e nel resto in tutto e per tutto secondo loro forma mente e tenore mandando venghino da ognuno a cui s'aspetta observati e registrati ne registri nostri colle presenti.
Dato in Torino li dieci settembre millesettecento trentuno.
Per detto Eccelentissimo Reale Senato
Pedrone sostituto del segretario civile.
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