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Descrizione

Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre communità del presente luogo di Pancalieri per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato hoggi nella presente stanza della casa del signor Gioanni De Michelis eletta provision al ..... per il conseglio per esser rovinita la solita casa del commune giuditialmente avanti l'illustre signor Gioanni Cervini nodaro colegiato di Castagro in Piemonte castellano per sua eccellenza il signor Marchese del presente luogo Hercole Giuseppe Ludovico Turinetti Marchese di Priero, cavagliere del supremo Ordine della Santissima Annontiata, Plenipotentiario per Sua Maestà Cesarea in Italia, precedente il solito suono della campana et le cittationi verbali alli infrascritti conseglieri per Guglielmo Mellano messo giurato et serviente di detta communità qui presente, et di così haver fatto rifferente dove sono intervenuti li signori sindici e conseglieri del presente sottoscritti, ha detto Conseglio ordinario ordinato farsi un estratto e transonto autentico di tutti li bandi campestri e altri da detta communità fatti e stabiliti per il passato et stati d'anno in anno confirmati e pubblicati , et osservati nel presente luogo e territorio. Al qual transonto et estratto ..... per me Carlo Domenico Bonaudo nodaro colegiato del presente luogo secretaro della medema communità si sono trovati detti bandi del tenor seguente. Quali bandi infra espressi detta communità in osservanza delli statuti consuetudini e soliti stili del presente luogo ha ordinato di mandar publicarsi, et osservarsi, e farsi inviolabilmente osservar da chi si sia nel presente luogo e territorio sotto le pene de quali in essi, quelli a quest'effetto approvando, e confirmando in tutto e per tutto come in essi si contiene, salvandosi detto Conseglio ragione di quelli variare e reparare, aggiongerne e diminuire in avvenire si et come stimerà per altro ordinato conforme, ha sempre stillato detto Conseglio di fare, non ritardata intanto l'osservanza et esequtione delli infrascritti bandi sinché altrimente venghi dal suddetto Conseglio in scritti provisto. Seguono li

BANDI CAMPESTRI E ALTRI STABILITI DALLA COMMUNITA' DI PANCALIERI.

Primo per ogni bestia bovina, cavalina, porchina offendente nelli pratti, biadi, alteni, e marsaschi incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna bestia et per caduna volta.
2. Per ogni troja danneggiante nelli horti, alteni al tempo delle uve, biadine, marsaschi incorrerà nel bando d'una livra per caduna et in caduna volta. Et quanto alli porchi condotti dal porcaro commune danneggianti come sopra incorrerà nel bando di soldi cinque per caduna et per caduna volta inhibendo al detto porcaro di condur troje sotto detta pena d'una livra.
3. Chi di notte tempo sarà rittrovato o s'havrà piena notitia e giustifficatione che habbi condotto o fatto condur cavalli o qual si sia altra sorte di bestie a pascolar ne pratti, trifoglii o altri beni incorrerà nel bando di livre sette per caduna volta.
4. Che nissuno possa tener capre, e quelle far condur in pastura e ritrovandosi in qual si sia luogo del territorio senza esser custodite e tenute ligate con la corda per mano incorrerà nel bando di livre sette e meza per caduna volta, e sarà lecito a chi si sia di ucciderle rittrovandosi a portar danni anchorchè fossero tenute e ligate, et per ogni pecora che sarà ritrovata a danneggiere soldi cinque et nelle viti il doppio.
5. Per ogni polaja danneggiante tanto ne seminati, che nelli horti incorrerà nel bando di soldi quattro per caduna, et caduna volta o della perdita della polaja.
6. Nissuno potrà pascolare bestie di qual si sia sorte nelli pratti dalli tre aprile sino per tutto il giorno di San Martino di caduno anno inclusivamente sotto pena di soldi dieci per caduna bestia, et per caduna volta, et ove il Conseglio stimasse di prohibire detta pastura anche prima delli tre aprile, et anche più tardi di detto giorno di San Martino cioè l'ondeci novembre si dovranno pur osservare li ordinati da farsi da detto conseglio che si notifficaranno o per voce di crida o per affissione di copia a luoghi e modo soliti.
7. Chi sarà ritrovato a pigliar foglia d'altrui moroni incorrerà nel bando, cioè per ogni cavagnata o simile di livre tre, et per ogni sacho livre otto e di più a rata.
8. Chi esportarà canapa tanto verde che secha incorrerà nel bando per ogni massa o sia rista d'una livra, il simile per cuoglier, et esportar interseco avanti sii cavata la canapa et tuolta dal campo.
9. Chi taglierà herba ne pratti, e biade per ogni fascio sacata o quantità simile incorrerà nel bando di livre tre et se di più a rata.
10. Chi esporterà da altrui beni biado verde incorrerà nella pena di soldi cinque per ogni pugnata et il simile se sarà maturo con le spiche, et se di più a rata.
11. Chi batterà borle in campagna reponendovi sotto lenzuoli o in qual si sia altra forma incorrerà nel bando di due scudi d'oro per caduna volta.
12. Chi sarà ritrovato esportar giavelle di grano, fave, legumi e marsaschi di qual si sia sorte incorrerà nel bando di livre due per ogni giavella et di più a rata.
13. Nissun messoniere, o ajratore potrà condur appo se alcuna persona di qual si sia età per messonare avanti che le messi siano ligate, e messe in borle senza licenza del padrone sotto pena di livre due per caduna volta et per caduna persona, nella qual pena incorreranno parimente quelli che messoneranno nel caso suddetto senza licenza del padrone, oltre la pena sovra imposta esportando spicchi.
14. Chi esporterà da altrui horti e giardini qual si sia frutto in essi esistenti incorrerà nel bando di livre due per ogni volta havuto anche riguardo alla quantità quanto alli giardini come nel seguente capo et quanto alli horti in campagna di soldi cinque per caduna testa di cauli, et per ogni teste d'aglio, e cipolle livre due soldi dieci, e di soldi cinque per ogni altro frutto non specificato.
15. Chi coglierà nelli altrui beni pomi, noci, persici,et ogni altra sorte di frutti simile incorrerà nel bando di soldi trenta per ogni cesto, e ritrovato a sbatter, o far cader con qual si sia sorte d'instromento dalli alberi detti frutti incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna volta, et ascendendo sovra detti alberi, e rittrovato nell'atto di far cader detti frutti incorrerà nel bando di livre quattro per caduna volta, et ciò oltre il bando sovra stabilito per la quantità de frutti.
16. Chi sarà rittrovato cuoglier giande sotto le roveri altrui incorrerà nel bando di soldi cinque per ogni coppo et di più a rata, e ritrovato a farla cader a terra con qual si sia cosa incorrerà nel bando di livre due per ogni volta, come il simile ascendendo sovra l'arbore et ciò oltre il bando per la quantità di dette giande.
17. Chi sarà rittrovato a coglier faggioli, fave, e legumi, meliga et altri frutti consimili incorrerà nella pena di livre una per caduna volta oltre il bando per la quantità come al cappo 15.
18. Chi sarà rittrovato entrar nelli altrui alteni dal primo giorno d'agosto intanto che le uve saranno in campagna incorrerà nel bando di livre una, et esportando e pigliando uve incorrerà nel bando di soldi cinque per caduna uva oltre il suddetto.
19. Non sarà lecito ad alcuno di vendemmiare le uve prima che sia ordinato dal presente Conseglio sotto pena di livre otto.
20. Che nissuno possa coglier baravallo nelli altrui alteni stanti le uve in campagna sotto pena di livre tre per ogni volta.
21. Chi esporterà, cavarà, o pur taglierà nelli altrui beni arbori fruttiferi cioè viti, pomi, moroni, noci, persici, e qual si sia altra sorte d'arbori simili incorrerà nel bando, cioè di grossessa di meno del bracchio di livre due, di grossessa del bracchio d'uno scudo d'oro, se di maggior grosessa a rata.
22. Chi taglierà si nei beni altrui che del commune roveri, et qual si sia sorte d'arbori di grossessa della gamba incorrerà nel bando di livre tre, di grossessa del bracchio di soldi trenta, d'un ramasso di soldi vinti per ogni pianta et di più della gamba a rata; essendo rovere, o arbore di meza bracchiata caduna di livre quattordeci, et essendo atti a far trave o somari per le fabriche di doppie due per caduno, nel qual bando incorreranno anche quelli che accompreranno.
23. Chi disloggiarà piantoni, et arbori per farli seccare incorrerà nel bando di livre due per ogni volta et per ogni piantone. Nel qual bando incorrerà anche chi pellarà arbori di qual si sia sorte essendo meno d'una bracchiata, e se di più d'un scudo d'oro, oltre il danno causato al padrone de medemi.
24. Chi taglierà branchi si verdi che sechi sovra altrui arbori incorrerà nel bando di soldi dieci per ogni branco di grossessa della gamba, e di più o meno a rata, e rittrovato sopra l'arbore a scaricarlo di livre tre per caduna volta et per cadun arbore.
25. Chi taglierà venghi de salici altrui incorrerà nel bando d'una livra per ogni mazzo o sia fassina ordinaria et essendo di più o meno a rata.
26. Chi tagliarà o esportarà qual si sia sorte di broppe di salici, verna, olmo, o di che sorte si sia incorrerà nel bando d'una livra per ogni broppa, per ogni pallo di soldi dieci, come pur per ogni pertica; et per ogni ramasso soldi cinque e chi esportarà broppe dalli altrui alteni tanto verdi che seche per caduna broppa di rovere, morone e castagno livre due, et per le altre soldi dieci.
27. Chi esportarà da beni altrui bosco si verde che secho incorrerà nel bando per ogni fascio d'una livra, per ogni somata livre tre, per ogni carata livre otto.
28. Chi esportarà fascine reposte per sieppi alli giardini, horti, canapali, sedimi. e case come pure chi farà cuoglier e cuoglierà fascine sotto li moroni delli istessi ramassi de moroni, et chi esporterà fascine dalli fascinieri altrui, incorrerà nel bando di soldi cinque per ogni fascina.
29. Chi taglierà bussonate nelle rippe chiudenti li beni di altri incorrerà nel bando di livre due oltre il bando di soldi cinque per ogni fascina, il simile alli accompratori.
30. Chi esporterà assi, travi, chiodi, lame di ferro attorno li ponti communi o di qual si sia particolare, come altre alli uscii e muraglie di che sorte si siano incorrerà nel bando di livre tredeci per ogni volta et il simile alli accompratori.
31. Ognuno che coltivarà beni suoi proprii o quelli farà coltivare vicino a quelli d'altri particolari seminati di biado, marsaschi, o altro non potrà coltivando danneggiare li beni del vicino, sotto pena di livre due non potrà però in questo caso il camparo accusare senza ordine del padrone o danneggiato.
32. Chi farà strada e via nuova con carro, bovi, o vache ne beni d'altri incorrerà nel bando di livre tre come pure con qual si sia altra sorte di bestie.
33. Che nissuno possa dar fuoco a bussonate, rippe, stobbie sovra beni altrui a pena di livre tre, oltre il danno che potessero causare; potranno bensì ciò fare ne beni proprii purchè non portino danno a vicini a pena del ristoro de danni, oltre dette livre tre.
34. Chi zapparà o farà teppe ne pratti d'altri per far fiche, o qual si sia altra cosa, come anche chi farà fiche a traverso de fossi tanto pescatori che altri incorrerà nel bando di livre due per caduno et per caduna volta contraverranno.
35. Chi si pigliarà l'acqua o quella leverà dalli altri prima dell'hora prefissagli dal praero della communità o conforme sarà stabilito dall'uso incorrerà nella pena d'un scudo d'oro per ogni volta, e ricusando alcuno di accettar l'acqua all'hora stabilita dal praero non potrà più pigliarla sino a suo tempo sotto detta pena dovrà pertanto il praero dar, et assignar l'acqua a cadun particolare a suo luogo fedelmente senza partialità sotto pena d'un scudo d'oro per ogni volta che perturbasse l'uso, e stile, tralasciando uno per assignarla all'altro, oltre il danno che dovrà pagare a terzi danneggiati nella qual pena incorreranno quelli che havranno ricavato l'acqua e coadiuvato a detto perturbamento contro il consueto e fuori de giorni soliti.
36. Nissuno potrà prender terra nelle strade publiche e nelle rippe delle medeme, meno nelle vie communi che possi causar danno ad esse sotto pena di livre una per ogni carata, e ristoro del danno.
37. Niuno potrà romper alcuna strada facendo acqueroli a traverso sotto pena di far reparar la strada a sue spese, et di livre sei per caduna volta.
38. Chi sarà rittrovato nelle strade publiche e vicinali et in qual si sia altro luogo del luogo e fini non possidente beni stabili senza registro con bosco, herba, fieno e di che sorte si siano di frutti si potrà liberamente accusare et incorrerà nel bando di livre sei per ogni volta oltre il bando stabilito per la quantità, qualità de frutti ritrovatigli.
39. Qualonque forastiere si nel presente luogo che altrove non possedendo beni stabili in questo luogo dilinquendo di sua persona o con bestiami di che sorte si siano come nelli sovra et infrascritti cappi incorrerà nel bando doppio stabilito alli particolari di questo luogo e quanto a bestiami livre due per caduno.
40. Chionque sarà rittrovato a danneggiare si in persona che con bestiami, si ne beni de particolari che di communità di notte tempo incorrerà nel doppio bando presente come pure quanto alle bestie senza guardia anche nel doppio, in quanto alla esportatone de frutti di notte d'uno scudo d'oro il più del portato per li frutti che se gli rittrovaranno et per caduna volta et per caduno.
41. Chi sarà rittrovato a danneggiare nel modo sovra e infra espresso ne beni di sua Eccellenza il detto marchese di questo luogo incorrerà nel doppio bando de suddetti, e di notte altro doppio.
42. Rittrovandosi qualche bovaro che vadi sopra il carro passando per il presente luogo cioè per le strade, o siano ruate d'esso, e non vada avanti li suoi buoi, e carro incorrerà nel bando di livre due per caduna volta.
43. Chionque vaccaro, porcaro, o conducente bestiami alla pastura che sarà rittrovato con appiotti, falcette, et altri instromenti simili da taglio alla campagna incorrerà nel bando di livra una per caduna volta, oltre la perdita delli suddetti instromenti prohibiti.
44. Il macellaro del presente luogo di tempo in tempo dovrà dar e far ad ognuno il suo giusto peso, et osservare in tutto e per tutto la capitolatione che passerà con la communità per il fatto del macello sotto pena d'un scudo d'oro per ogni volta che userà frode nel peso, e distributione nella carne.
45. Li hosti, tavernieri, e revendaroli dovranno tener e dar le misure e pesi giusti a pena di livre tre per caduna volta et per caduna misura e peso manuale e non giusti.
46. Chi sarà ritrovato in danno ne tempi, e beni come resta sovra et infra specificato nei presenti bandi, et nelli altri bandi che in avvenire potessero aggiungersi per parte della communità, oltre il bando stabilito per ogni contraventore s'intenderà sempre l'accusato in corso in altretanto d'emenda, qual sarà in facoltà del padrone de beni danneggiati d'esiggerla, o quittarla o cederla a chi gli parerà oltre suoi danni, per la conseguenza de quali danni si dovrà star al giudicio di due terzi esperti eligendi ex officio dal signor castellano deputati in diffetto d'estimatori deputati dalla communità.
47. Non sarà lecito ad alcuno di giuoccare con le carte sotto l'ala della communità sotto pena d'un scudo d'oro per caduno et ne giorni festivi il doppio; in qual pena incorrerà pure chinque giuocarà con le carte ne giorni festivi in qual si sia strada publica del luogo.
48. Scuoprendosi che il camparo deputato dalla communità, o qual si sia de contraventori della campagna contravenga al suo officio con componer et aggiustare accuse come altresì che ricevi premio da particolari a fine di non essere accusati incorrerà nel bando e pena di due scudi d'oro oltre la sospensione dall'officio. In quanto alli particolari che faranno accordi et compositioni con li campari di qual si sia sorta sia avanti di delinquere che doppo incorreranno nella pena di livre sei per caduna volta.
49. E perchè circa quanto sopra si commettono molti abusi pregiudizievoli al publico, così per rimediarvi si prohibisce a chi si sia tanto del luogo che habitante d'accettare alcun camparo di comunità a far ......... de biadi, meno per cavare, nasare, e rettirare le canape, ne per farli travagliare a giornale salvo con licenza de signori sindaci o d'uno d'essi sotto pena di livre tre per cadun particolare, et per caduna volta.
50. Nelli sopra et infrascritti bandi, e pene stabilite, e che potessero stabilirsi dal Conseglio in avvenire si dichiara che il padre sarà tenuto per il figlio, et il figlio per il padre, o madre di famiglia, o capo di casa per qual si sia di sua famiglia, et il padrone di casa per l'affittavolo salva ragione ad ognuno per luoro villano tra luoro si et come sarà di giusta.
51. Quando saranno rittrovati dal camparo o chi si sia altra persona due, tre o più persone in danno, e che li campari, o altre persone volersi accusare tali danneggiamenti non ne conoscessero che una o due saranno tenuti quelli che saranno conosciuti a notifficare al signor castellano gli altri che saranno stati in luoro compagnia, altrimente non notifficandoli, li suddetti che saranno stati conosciuti incorreranno nel bando per essi medemi et per il numero di tutti gli altri non conosciuti.
52. Il bando e pena che si esigerà per gli sopra e infrascritti bandi in seguito all'accuse spettarà un terzo al camparo o accusatore ed il resto all'officio del castellano.
53. Oltre il camparo o custode deputato dalla communità sarà lecito ad ognuno tanto ne beni proprii che di chi si sia altro particolare registrante di accusare, e dovranno tenersi secreti, et fatta l'accusa e data all'officio si eseguirà et intimerà fra giorni tre doppo data all'officio conforme al statuto.
54. Venendo in qualche oppositione all'accuse che si daranno in conformità delli sovra et infrascritti bandi fatti, e da farsi, fra il termine del tiletto potrà l'accusato far chiamare avanti al signor castellano li detti decretatori deputati, o deputandi dalla presente communità, et in difetto de medemi li detti sindici pro tempore in contraditorio del camparo, o accusatore per la resolutione d'esse accuse, con dichiaratione che ove l'accuse si fossero date da persona secreta si debba tal persona solamente palesare alli detti sindici, o a chi nominarà il Conseglio ove li detti sindici fossero sospetti, e diffidenti alla sudetta persona secreta accusatrice. Quali detti sindici, o deputati dal Conseglio prima che gli venga palesato il nome di detta persona secreta accusatrice dovranno giurare nelle mani del signor castellano di non rivelare detta persona secreta sotto pena di spergiuro et di incorrer nella pena di scudi vinticinque d'oro et d'esser tenuto a tutti li danni che detta persona secreta potesse patire per causa di detto fatto. E per prova se sia o non persona da bene e degna di fede chi accuserà come sovra secretamente basterà la dichiaratione giurata di detti signori decretatori, sindici o deputati come sovra respettivamente e dichiarando questi che detto accusatore non sia persona da bene, e degna di fede si desista dall'accusa; ma si dovrà sempre tener secreta la persona accusatrice anchorchè non fosse degna di fede.
55. Qualonque forastiere che sarà ritrovato a pascolare sovra il presente territorio con bestiame incorrerà nel bando doppio stabilito quanto alli particolari di questo luogo.
56. Chi contraverà in qual si sia modo al divin precetto sovra l'osservanza delle feste, e travaglierà in detti giorni festivi di precetto e votivi di communità senza licenza del signor parocho, con bestie incorrerà nella pena di due scudi d'oro, et senza bestie d'un scudo d'oro per caduno et caduna volta applicabili un terzo all'accusatore, per gli altri due terzi all'officio del signor castellano, et questo oltre le pene portate da sacri canoni, et alla mente dell'editto generale di Sua Altezza Reale delli 29 giugno 1707 concernente l'osservanza delle feste, et la processione generale da farsi nel giorno della natività di Maria Vergine in perpetuo, et questo non ostante il cappo 42 sovrascritto qual è stato derrogato per ordinato delli 23 ottobre 1707; e nuovamente si deroga.
57. Che nissuno de particolari di questo luogo nè habitante nè revendaroli e pescigaroli e vendenti robbe al minuto possa comprar robbe al minuto, possa comprar all'ingrosso per retrovender alcuna sorte di robbe che si portano a vender in questo luogo sino passate hore tre doppo che dette robbe saranno esposte in vendita, pendenti quali hore possino li particolari servirsi di dette robbe per uso di luoro fameglia, sotto pena alli suddetti compratori all'ingrosso revendaroli di un mezo scudo d'oro, e della perdita della robbba, appartenenti dette pene un terzo al signor castellano et il resto all'arbitrio del Conseglio, et essendo per l'accusa data da uno del Conseglio, et essendovi qualche accusatore gli spettarà un terzo di detta mora et l'altro terzo alla communità, con dichiaratione che li vendenti dette robbe cioè frutti, butirro, pane et altri commestibili e di qual si sia altra sorte non potranno mai augmentare il prezzo d'esse robbe a chi le vorrà comprare al minuto di più di ciò si sarà cominciato una volta nel medemo giorno anche doppo spirata detta hora di tre doppo l'espositione in vendita sotto detta pena di un mezo scudo d'oro per caduna volta.
58. Chi rivelerà al fisco di questo luogo qualche furto, insolenza, grana o consimile secreto e ne darà prova almeno semipiena guadagnerà un scudo d'oro per caduna volta da detta communità, qual verrà subito pagato dai signori sindici, e sarà tenuto secreto come al cappo 54.
Altri bandi aggionti posteriormente alli sovrascritti alla mente de statuti di questo luogo, et della ragione che ha il Conseglio ordinario di far nuovi bandi, li fatti correger conforme al stile ......
59. Che nissun possidente case nel presente luogo possa affittare alcuna ad alcun particolare forastiere salvo che detti forastieri habbino passato sottomissione e prestato sigurtà idoneo di ben viver et di osservare li bandi, statuti e consuetudini del presente luogo, insieme raportato giustificationi legalmente dalli suddetti sindici e dalli molto reverendi parochi de respectivi luoghi, e patrie di essi forastieri, et che luoghi di luoro ultima habitatione d'esser essi persone da bene sotto pena di scudi due d'oro da applicarsi un terzo all'officio, ed il resto ad arbitrio del Conseglio ordinario per caduna persona e per caduna volta, nella qual pena incorreranno anche detti forestieri qual veniranno ad habitare nel presente luogo senza adempir a quanto sopra, e saranno ........ compelliti per giustitia con le spese a dishabitare salva ragione per maggior pena ove data l'accusa non dishabitassero, fra giorni otto doppo.
60. Tutti li particolari possidenti beni sovra il presente territorio debbono curare e mantener curati, e ben purgati tutti li fossi e scolatori attigui alli suddetti beni facendo quelli larghi e profondi in modo tale che per quelli possino le acque pluviali liberamente discorrere senza che l'acque possino più per causa d'essi fossi e scolatori fermarsi nelle strade et nelli beni, intendendosi anche et specialmente tutti li fossi et scolatori attigui alle strade si publiche che communi, e vicinali sotto pena d'un scudo d'oro per cadun fosso e scolatore da applicarsi, cioè li due terzi all'officio et l'altro terzo all'arbitrio del Conseglio nella qual pena si dichiarano anche tenuti li massari o affittavoli coltivanti detti beni quando pendendo luoro tenuta d'essi beni mancaranno a quanto sopra dichiarandosi che ....... l'accuse toccanti quanto sopra potranno sempre darsi tanto dalli signori sindici, che da qual si sia de particolari che ricevessero danno per diffetto di quanto sopra havuto, però che havranno essi particolari il consenso de signori sindici o del Conseglio prima di dar dette accuse.
61. Che tutti li particolari possidenti beni si padroni che massari et affittavoli debbano nel curar li fossi, e scolatori attigui alle strade publiche communi e vicinali gettar le curature sovra le suddette respettive strade attigue sotto pena d'un scudo d'oro per cadun fosso, o scolatore per caduna volta appunto come nell'antecedente cappo.
62. Chi delinquirà in qual si sia modo sovra il presente territorio e nel luogo, per qual delitto non vi fosse prescritta specificatamente la pena nelli presenti bandi, potrà ciò non ostante accusarsi, e dovrà in tal caso il delinquente pagare la pena si e come verrà dalli detti sindici della communità o dal Conseglio arbitrata et ordinata conforme alla qualità del delitto.
63. Li forastieri non potranno pascolare li loro bestiami nelli pascoli e siti gerbidi di communità nei quali è permesso ali particolari del luogo di pascolare sotto pena a detti forastieri di pagare livra una per caduna bestia, con dichiaratione però che essendo detti forastieri di qualche luogo circonvicino al presente nel qual luogo fosse tollerato il pascolo delli bestiami de particolari di questo luogo nelli gerbidi e pascoli e ne siti dove è permessa la pastura, non si potranno tali forastieri accusare salvo con licenza de detti sindici o del Conseglio et nel resto quanto a detti forastieri rittrovandosi a danneggiare si eseguiranno li sovrascritti bandi.
64. Quando il camparo o altro rittrovasse sovra il territorio qualche bestia persa si di giorno che di notte dovrà rettirarla, e consegnarla fra detto giorno al signor castellano o altri detti sindici per restituirlo al padrone senza alcun bando.
65. Non sarà lecito ad alcuno di dar la pasta a pesci nell'acque discorrenti nel presente territorio eccetto habbino ottenuta licenza dalli signori sindici sotto pena di livre sette e meza per caduno, et per caduna volta.
66. Chi taglierà cattene delle viti con uve mentre sono verdi incorrerà nel bando di livre sei per ogni cattena oltre il danno, et emenda.
67. Chi sarà rittrovato con pertiche, et oncini a tirar giù branchi d'albero da frutto o altri per far bosco da fuoco pagarà per ogni fascio livre tre.
68. Chi porterà uve, et altri frutti rubbati, nelle cavagne, ceste, saccocci, e scossali, et in seno, et in qual si sia altro modo adosso non volendo lasciar numerare dette uve, e frutti dal camparo, o da chi pretenderà accusarli incorrerà nel bando di livre quattro et essendo detti frutti e uve sopra qualche bestia non volendoli lasciar numerare come sopra incorrerà nel bando di livre dodeci per caduna bestia.
69. Li manovali quali vanno a lavorare i giornali nelli alteni, pratti, terre e boschi altrui portando bosco a casa senza che prima habbino havuto licenza del padrone pagaranno livre due per caduno et per caduna volta.
70. A nissuno del luogo o forastiere non possidente beni campestri non potrà andar traversando gli alteni d'altri al tempo delli frutti etiamdio che non faccia alcun danno sotto pena di livre due per caduna volta et per caduno.
71. Chi esporterà macchiaroni di fieno dalli pratti altrui sia secco che verde pagarà livre quattro per caduno, e di notte il doppio.
72. Chi comprerà saccate o fasci d'herba da coloro che non possedono beni campestri, e che vanno derrubando pagarà per ogni volta e per ogni saccata livre tre, salvo li venditori giustifichino di non haverlo rubbato.
73. Chi rubbarà pollami di che sorte si sia sì di giorno che di notte incorrerà nel bando di livre due per caduna polaja, et il simile chi quelle comprerà.
74. Coloro in casa de quali, per sopra luoro persone si rittrovaranno li furti consistenti nelli presenti bandi incorreranno nella medema pena di tutto ciò sarà condannato il principal furatore per il furto commesso conforme alli presenti bandi, et ove non fosse espressa la qualità del furto nei presenti bandi all'hora incorrerà nella pena equivalente il furto. Et nel resto si osservaranno li bandi che per l'avvenire detto Conseglio potesse stabilire.Quali tutti bandi essendo stati letti in pieno Conseglio come sopra per me secretaro sottoposto ad inteligenza di tutti hanno li detti sindici e Conseglio sovra congregato ordinato e mandano osservarsi in tutto e per tutto sotto le pene de quali in esse instando et a questo effetto a detto signor castellano d'ordinare tal osservanza, come così detto signor castellano attesa detta instanza ordina siano osservati da chi si sia li sovrascritti bandi sotto le pene concedendone del tutto publiche testimoniali. Dat in Pancalieri li tredeci del mese di marzo mille sette cento ondeci. In fede del che tutto detto signor castellano, signori sindici e conseglieri si sono sottoscritti e signati come segue, et io suddetto secretaro di detta communità mi sono manualmente sottoscritto.
75. Si dichiara che le accuse dovranno darsi dalli accusatori fra giorni dieci doppo commesso il delitto ove li delinquenti siano rittrovati nel delitto nel tempo della commissione del delitto pur non essendo rittrovati detti delinquenti sul fatto potranno accusarsi fra giorni cinque doppo che l'accusatore havrà havuto notitia del delitto, e contraventione alli bandi della communità.E per contener ognuno che non delinquisca e per poter più facilmente scoprire li delitti si dichiara che sarà lecito alli signori sindici di tempo in tempo di far proceder in qual si sia tempo per mezo del signor castellano alla visita e perquisitione nella casa di chi si sia habitante nel presente luogo conforme si è stilato di fare per il passato, senza che alcuno possa pretender d'esser offeso et ingiuriato, puoichè tali visite potranno farsi in casa di chi si sia, non perchè il sospetto de delitti cada sovra tutti, ma bensì per indovinare li delinquenti. E così scuoprendosi nel tempo di dette visite qualche contraventione alli bandi potranno li signori sindici accusare li delinquenti o nella medema occasione o pure fra giorni cinque doppo. Ove qualche persona informata di qualche delitto non volesse accusare in persona, ma bensì confidasse tal delitto alli signori sindici potranno questi accusare con obligo a questi ..... rivellare detta terza persona ad alcuno salvo verbalmente al signor castellano, qual sarà pure tenuto a non palesare detta terza persona giurando detti sindici esser degna di fede detta terza persona. E date l'accuse fra detti termini si intimeranno quanto alli habitanti nel territorio come al cappo 53 et in quanto alli delinquenti che non havranno habitatione nel territorio al tempo del delitto si citteranno per affissione di copia del tiletto dell'accusa con citatione et ingiontione all'albo pretorio nel primo o secondo giorno festivo doppo data l'accusa con termine di giorni cinque essendo la somma minore di tre scudi d'oro, et di giorni quindeci essendo maggiore, et spirati detti termini respettivamente non comparendo alcuno si reiterarà nel modo suddetto la citatione et ingiontione.
Ut supra Pancalieri 13 marzo 1711 ut supra
Giovanni Cervini castellano
Giuseppe Ghigo sindico
Francesco Pola consegliere
Biaggio Lamberto consegliere
Bartolomeo Gamba consegliere
Francesco Recipello consegliere
Segno di Giò Andrea Pagnone consegliere
Segno di Cristoforo Manino fu Filiberto consegliere
Segno di Domenico Ferrero fu Enrico consegliere
Segno di Giovanni Rivoira consegliere
Bonaudo secretaro.

Relatione di pubblicatione.
L'anno del Signore mille sette cento ondeci, et alli vinti sei del mese di aprile in Pancalieri a me nodaro colegiato e secretaro della communità del presente luogo sottoscritto ha rifferto Guglielmo Mellano messo giurato del presente luogo haver lui hoggi giorno di domenica nell'uscir il popolo dalla messa grande, e diurni officii parrochiali sovra la piazza publica del presente luogo, et avanti l'albo pretorio solito dove si stilla publicare li ordini, et altri atti, ad alta et inteligibile voce di crida dettante me suddetto secretaro di parolla in parolla publicando li dietroscritti bandi stabiliti dal Conseglio ordinario di detta communità sotto li 13 marzo hor scorso, come pure li bandi aggionti e fatti in virtù delli ordinati del primo marzo et vinti uno aprile corrente distesi in un tiletto a parte del tenor espresso al piè di questa relatione intimando, e notifficando il contenuto in essi bandi a chi si sia, et in segno di vera publicatione haver affisso, et affisso lasciati detti bandi e tiletto al suddetto albo pretorio sino tramontato il sole, et ciò haver fatto alla presenza di molte persone, et massime del signor Giò Batta Gamba, et signor Giò Batta Rinaldo del presente luogo testimoni richiesti. In fede.

Seguono li bandi fatti per ordinato del primo marzo 1711.
76. Più detto Conseglio ha prohibito, e prohibisce a tutti indifferentemente di mandare bestiami alla pastura in qual si sia parte de boschi di Po morto esistenti sovra li fini di questo luogo nelle reggioni di Prà Pento, Pillone, Prà Diaola, Buttaglia, Communato, Pasturassa, et altre reggioni ivi attigue nelle quali si rittrovano boschi sotto pena di livre quattro per caduna bestia che sarà rittrovata a pascolare, et questo sinchè altrimenti venga ordinato dal Conseglio in scritti.
77. Che nissuno possa andare, e mandare persona a tagliare et esportar herba nè fieno in qual si sia luogo de suddetti boschi altrui sotto pena di livre quattro per cadun fascio, o saccata, e se di più a rata, et questo acciò più facilmente si possano allevar detti boschi, et ad effetto che pendente allevamento possano li padroni d'essi ricavar qualche frutto per pagar li carighi per il regolamento di detti boschi come tutti cattastati.
78. Che nissuno possa esportare alcuna benchè minima quantità di alberi secchi in detti boschi altrui sotto pena di livre quattro per caduna pianta che si esporterà.
Seguono li bandi aggionti per ordinato 21 aprile 1711.
79. Che nissuno possa tener capre, e mandarle alla pastura in alcun luogo, ne sligate, ne ligate sotto pena d'un scudo d'oro per caduna capra che sarà rittrovata fuori delle case de padroni d'esse capre, et che sia lecito a chi si sia d'ucciderle, o prenderle, et appropriarsele, mediante però che in tal caso chi le prenderà debba indi ucciderle, senza poterle mandar in pastura sotto la suddetta pena.
80. Che nissuno de particolari registranti, massari, nè habitanti sovra il presente finaggio possa tenere pecore, ne mandarle alla pastura sotto pena, cioè ne pascoli, e ripaggii di livra una per caduna pecora, et nelli altri luoghi il doppio et quanto alli forastieri, e non registranti altro doppio di bando che sono livre quattro oltre l'emenda.
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi campestri nel 1712.
Ad ognuno sia manifesto si come la communità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato in virtù delli ordinati dalla medema fatti sotto li 12 e 16 agosto, 4 e 6 settembre 1711, 29 marzo e 7 aprile 1712 ha stabilito li seguenti altri bandi quali ha mandato a publicarsi, et osservarsi, massime in virtù di detti ordinati delli 7 aprile corrente per quale ha confirmato e confirma li suddetti bandi quali sono li istessi, e medemi infra espressi, havendo pure confirmato tutti li precedenti bandi stabiliti li 13 marzo 1711 et altri susseguentemente distesi, et publicati li vinti sei aprile 1712. Quali tutti bandi detto Conseglio ha ordinato et ordina osservarsi salvo quelli, e quali sono stati variati e riparati per altri ordinati posteriori infra espressi mandando per atto quali ha mandato osservarsi, il tutto sotto le pene in essi bandi contenute, mandando perciò quelli eseguirsi, e publicarsi conforme da quelli viene disposto, acciò nissuno possa pretenderne d'ignoranza.
Seguono li bandi come sovra aggionti.
Per ordinato delli 12 agosto 1711. Si come molte volte si danno accuse contro la ragione, e quando sono date s'incontrano difficoltà nel deciderle e sono causa di spese alle parti perciò detto Conseglio ha ordinato
81. Che d'hor in avvenire niuno possa accusare forastieri salvo che prima ne diano parte alli signori sindici pro tempore acciò occorrendoci qualche caso aparentemente compatibile alli suddetti signori sindici non le lascino dare le accuse, o risolvino conformemente stimeranno.
Per ordinato 16 agosto 1711.
82. Chi romperà, alzerà, abasserà le porte dette di Bosco, di Brancardo, dell'Angiale, e qual si sia altre del finaggio per impedire, trattenare o divertire il discorso dell'acque senza permissione dei signori sindici o praeri respettivamente o innovar qualche cosa attorno esse in pregiudicio d'esse, o di qualche particolare, o aprirà le medeme, incorrerà nel bando di due scudi d'oro per caduna volta, oltre li danni si della communità per riddur le cose in pristino, che de particolari.
Per ordinato delli 6 settembre 1711.
83. Che date le accuse ove venga dichiararsi non esserci luogo all'accusa, l'accusante non sarà tenuto al pagamento della pena e bando portato dalli bandi, ma potrà solo il signor castellano farsi pagare le spese legitimamente fatte da chi sarà di ragione.
Per ordinato 19 febbraio 1712.
84. Che tutti li particolari haventi beni attigui alli fossi, e scolatori debbino lasciar detti fossi e scolatori liberi, e senza impedimento di lapole, o fiche sotto pena di livre quattro per caduno, caduna volta a chi farà, e terrà lapola, e fiche a traverso de fossi e scolatori impedienti il discorso dell'acque.
Per ordinato delli 7 aprile 1712 detto Conseglio ha ordinato
85. Che in quest'anno cioè dal giorno d'hoggi sino per tutto il mese d'aprile dell'anno venturo millesettecento tredeci niuno possa andare, nè mandare persone con bestiami alla pastura nelli boschi detti di Po morto, di longo in longo cioè per quanto durano tutte le reggioni ne quali vi sono detti boschi di Po morto sotto pena di livre due per caduna bestia che sarà rittrovata, et quanto alli particolari non registranti il doppio, e di notte altro doppio.
86. Si dichiara quanto alla prohibitione fatta di tagliare alberi come nel cappo 21, che starà ferma la prohibitione alla pena di livre due per ogni albero grosso meno d'un bracchio et d'un scudo d'oro essendo grosso col bracchio, ma se l'albero tagliato sarà di più del bracchio il delinquente incorrerà nella pena del quadruplo di ciò detto albero o alberi saranno estimati, o dalli estimatori publici, o in difetto dalli due signori sindici o da due signori conseglieri pro tempore, oltre l'emenda.
In fede Pancalieri li 8 aprile millesettecento dodeci.
Bonaudo secretaro.
Per ordinato delli 27 maggio 1712.
Più detto Conseglio ha dichiarato, e stabilito che tutti li particolari forastieri quali contraveranno alli sovrascritti bandi si con bestie, che in qual si sia altro modo incorreranno nell'istessa pena imposta contro li forastieri contraventori nella patria di chi contraverrà; quando detta pena sarà maggiore di quella stabilita ne presenti bandi, e quando fosse minore si osservaranno li presenti bandi.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione 1712.
L'anno del Signore millesettecento dodeci, et alli vinti sei del mese di giugno in Pancalieri a me nodaro et secretaro della communità del presente luogo haver lui hoggi giorno di domenica nell'uscir il popolo dalla messa grande, e diurni officii parrochiali sovra la piazza publica del presente luogo et avanti il solito albo pretorio ad alta et inteligibile voce di crida dettante il signor Michele Antonio Bossino mio serviente di parolla in parolla publicato tutti li dietroscritti bandi contenuti nel presente libretto intimando il contenuto in essi ad ognuno, et in segno di vera publicatione haver affisso, et affisso lasciato il suddetto libretto al suddetto albo pretorio dalla messa grande sino tramontato il sole alla presenza di molte persone, et massime del signor Giò Batta Gamba et Giò Batta Rinaldo del presente luogo testimoni richiesti.
In fede
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi con aggionta nel 1713.
Ad ognuno sia manifesto si come la communità del presente luogo di Pancalieri per suo ordine del Conseglio ordinario legitimamente fatto sotto il giorno di hoggi ha confirmato tutti li bandi dalla medema fatti, e stabiliti contenuti nel presente libro cioè li rinovati e stabiliti li 13 marzo 1711 col li altri susseguenti di tempo in tempo fatti sino li 27 maggio 1712; havendo però ordinato aggiongersi come si è aggionto il seguente bando quanto il pascolamento o ne pratti di notte tempo et reparato il capo primo rispetto alla pena come infra.
88. Per ogni bestia bovina, cavalina, asinina, porchina che si rittroverà o si havrà notitia e giustifficatione esser stata ad offender nelli pratti, biadi, alteni, marsaschi, trifogli e beni seminati di qual si sia sorte di frutti sia pagata livra una per caduna bestia, et per caduna volta, oltre l'emenda, o il danno a favor de dannegiati, et ciò non ostante che al cappo 6 la pena sia minore.
89. Chi sarà ritrovato a condur o s'havrà notitia e giustifficatione che habbia condotto o fatto condur cavalli, o qual si sia sorte di bestie bovine, cavalline, asinine, porchine ne pratti, alteni, trifoglii, et altri beni seminati di notte tempo incorrerà nel bando di livre sette per caduna volta per caduna bestia come al cappo 43. Et essendo a pascolare o havendo notitia e prova che alcuni habbi pascolato ne pratti loro proprii di notte tempo incorrerà nel bando di livre quattro per caduna volta, et per caduna bestia, et se senza guardia il doppio respettivamente tanto ne proprii che nelli altrui, essendo ciò stato ordinato per tuoglier li grandi abusi che corrono, stante che li vicini sono danneggiati, massime perchè ordinariamente chi manda alla pastura di notte tempo sono persone facili a danneggiar li altri con pretesto di andar ne pratti proprii, fidati che il camparo di notte tempo non custodisse la campagna et nel resto detto Conseglio ha mandato, e manda osservarsi tutti li bandi in tutto e per tutto sotto le pene in essi espresse. Dichiarando l'intimatione da farsi per publicatione et affissione di detti bandi all'albo pretorio in un giorno festivo valer come se fossero detti bandi a caduno intimati.
In fede Pancalieri li nove maggio millesettecento tredeci.
Per detto Conseglio ordinario
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione nel 1713.
L'anno del Signore millesettecento tredeci et alli quatordeci del mese di maggio in Pancalieri a me infrascritto secretaro ha rifferto Guglielmo Mellano messo giurato di questo luogo haver lui hoggi giorno di domenica nell'uscir il popolo dalla messa grande e diurnii officii parrochiali avanti il solito albo pretorio sovra la piazza publica ad alta et inteligibil voce dettante un mio scrivano publicato di parolla in parolla li dietroscritti bandi con la confirmatione d'essi seguita come sovra per ordine delli 9 maggio corrente intimando e notifficando ad ognuno il contenuto in essi, et in segno di vera esecutione haver affisso, et affissi lasciati detti bandi al suddetto albo pretorio alla presenza di molte persone et massime delli signori Giò Batta Gamba et Giò Paolo Morosino di questo luogo testimoni. In fede
Bonaudo secretaro.
1713 per l'anno 1714.

Confirmatione de bandi campestri con aggionte e dichiarationi.
Ad ognuno sia manifesto si come la communità del presente luogo valendosi della ragione che ha in virtù de statuti del presente luogo di aggionger, diminuir, reparar, e variar li bandi campestri ma per ordine delli venti otto decembre corrente confirmato li bandi campestri di nuovo stabiliti li 13 marzo 1711 con tutti gli altri indi aggionti contenuti nel presente libro publicati nell'anno corrente, e precedentemente quelli però reparando o rifformando come segue cioè
90. Circa le vie nuove come al cappo 32: la pena di livre tre s'intenderà dovuta quando si farà via nuova con bestie gionte. Ma passando alcuno in qualche luogo etiamdio con bestie disgionte ne tempi che vi fossero frutti pendenti incorrerà nella pena di livra una per caduna bestia, et per caduna volta. Con dichiaratione però, che quando alcuno passarà con bestie per sentieri battuti senza danno alcuno non potrà esser accusato senza licenza del padrone del fondo. Con dichiaratione pure che ove vi fossero sentieri soliti di passaggio introdotto per uso non si potrà accusar alcuno etiamdio con licenza del padrone salvo vi siano precedute le cride da farsi ne luoghi, modi, e tempi soliti. Non potrà pure alcuno esser accusato per via nuova passando in fondi ne quali non vi fossero alcuni frutti pendenti e chi passerà per vie vicinali per andare a loro fondi con bestie gionte ne tempi de racolti pendenti attigui a dette vie, senza che le bestie habbino li muselli alla bocca in modo che non possino danneggiare passando, incorrerà nella pena di livra una per caduna volta oltre il danno, o emenda al padrone. Si dichiara inoltre che facendo alcuno via nuova con bestie gionte come al cappo 32 continuando la strada in più fondi de particolari incorrerà nella pena di livre tre tra l'andata e rittorno anchorchè fosse passato in più fondi in un solo viaggio continuato per caduna volta oltre il danno o emenda a caduno de padroni de fossi.
91. Chi vorrà far passare bestie disgionte per le loro vie vicine in attinenza de quali vi fossero frutti pendenti de beni altrui per andar altri loro fondi dovrà condur dette bestie per mano ligate acciò non danneggino li frutti altrui sotto pena di soldi dieci per caduna bestia nella qual pena incorrerà anche chi passarà con bestie disgionte per condur dette bestie a pascolare passando per vie vicinali senza moselli, o senza licenza del padrone de fossi seminati.
92. Si dichiara quanto al cappo 51 che il compagno sarà tenuto per i compagni quando non li rivelarà, intendendosi però quando detto compagno conoscerà li compagni, e potrà rivelare ma dichiarando con giuramento di non conoscer li compagni nè saper di chi siano le bestie danneggianti non sarà tenuto ad alcuna pena per li compagni, ne ad alcun pagamento di spese per detto giuramento e dichiaratione.
93. La pena stabilita a chi pascolerà ne boschi di Po morto registranti come al cappo 76 e 85 si riduce a livra una per caduna bestia, quando però si pascolarà senza licenza de padroni de boschi a qual effetto non si potrà più accusar alcuno salvo con licenza de padroni de boschi.
94. La pena al cappo 88 contro chi delinquirà alla mente del cappo primo si stabilisce novamente a soldi dieci per caduna bestia conforme al solito delli anni passati non ostante detto cappo 88.
95. Per li frutti della campagna come al cappo 14 e 15 la pena non potrà mai essere maggiore del quadruplo considerato il valor de frutti per maturi, tutto che non fossero anchor maturi, nè sarà mai minore del giusto valore, circa il che in caso di oppositione e dispute si starà alla decisione de suddetti decretatori deputandi pro tempore et in difetto de suddetti sindici, decretatori o del Conseglio, et il simile quanto alli alberi come al cappo 20.
96. L'emenda stabilita in tutti li bandi si intenderà sempre a favore del padrone per il danno, e si dichiara essere detta emenda altretanto di ciò sarà la pena stabilita, ma ove l'emenda eccedesse il terzo di più del giusto valore a che può rillevar il danno si ridurrà al giusto da suddetti decretatori, sindici o conseglieri. Et ove il padrone non si acquietasse all'emenda stabilita, perchè il danno fosse maggiore dell'emenda, in tal caso si avrà pur ragione di far arbitrar detto danno da suddetti decretatori, sindici, o conseglieri conforme al giudicio de quali si procederà.
97. L'accuse si dovranno dar all'officio del signor castellano o suo luogotenente fra giorni cinque doppo seguito il fatto, e fra giorni tre doppo dovranno essere eseguite alli accusati acciò siano in stato di far loro diffese, in modo che le accuse dovranno esser date, et eseguite almeno in persona domestica tra giorni otto doppo il successo, et ne tiletti si dovrà sempre esprimer il giorno, et hora, et il luogo del luogo dove e quando seguirà il fatto, et il nome e cognome del padrone del fondo in cui si delinquirà, et in mancanza di qualcheduna di dette circostanze l'accusa sarà sempre nulla. Mandando suddetto Conseglio et detta communità detti bandi osservarsi e publicarsi riservata però sempre la cognitione et arbitrio a favore del Conseglio in caso di disputa alla mente del cappo 54 et de statuti et salva ragione a detta communità di augmentare o diminuire o reparare detti bandi. In fede per estratto dal propositario. Pancalieri li venti otto decembre millesettecento tredeci.
Per detto Conseglio legitimamente congregato.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione nel 1714.
L'anno del Signore millesettecento quatordeci et alli tre del mese di aprile in Pancalieri a me nodaro colegiato et secretaro della communità del presente luogo sottoscritto ha rifferto Giacomo Mellano messo giurato del presente luogo haver lui hoggi come festivo, terzo giorno delle feste pascali sovra la piazza publica del presente luogo, et avanti il solito albo pretorio nell'uscir il popolo dalla messa parrochiale, et altri diurni officii ad alta et inteligibile voce di crida dettante il signor Giuseppe Luciano del presente luogo mio scrivano, publicato li dietroscritti bandi contenuti nel presente luogo confirmati dalla communità del medemo luogo sotto li 28 settembre hor scorso, di parolla in parolla intimando ad ognuno il contenuto in essi, et in segno di vera publicatione haver affisso il presente libro al detto albo pretorio et affisso l'istesso sino verso la sera di detto giorno alla presenza di molte persone, et massime di Giò Domenico Pagnone et Giacomo Oddono di questo luogo testimoni.
Bonaudo secretaro

Confirmatione de bandi per l'anno 1715.
Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre communità del presente luogo di Pancalieri valendosi della ragione e possesso antichissimo in cui si rittrova di confirmare li bandi, quelli variare, aggiongere, diminuire e farne di nuovi, e quelli far osservare in seguito alli statuti del presente luogo de quali si fa mentione nel proemio de presenti bandi contenuti in questo libro, ha detta communità per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato tenuto sotto il giorno di hoggi ricevuto per me sottosecretaro confirmato, e confirma tutti li suddetti bandi e capitoli contenuti nel presente libro stabiliti sotto li 13 marzo 1711 sottoscritti dal già signor castellano Giovanni Cervini, et dalli signori sindici e conseglieri di quel tempo nominati in fine di detti bandi, et da me manualmente sottoscritti, con tutti li altri bandi, e capitoli fatti et aggionti di tempo in tempo anche contenuti nel presente libro salvo però quei bandi e capitoli che sono stati variati e rifformati, intendendo detto Conseglio che si debba stare alli capitoli posteriori, e non a quelli che sono stati derrogati come da detto libro respettivamente si vede; mandando detto Conseglio quelli osservarsi, et eseguirsi come così l'illustre signor castellano del presente luogo attesa l'instanza fattagli ha mandato osservarsi sinchè venghino detti bandi e capitoli dal Conseglio variati, augmentati e diminuiti sotto le pene in detti capitoli respettivamente contenuti essendovi, però detto Conseglio riservata la ragione di deputar li signori decretatori, affinchè decidino le accuse in caso d'oppositione, et intante in difetto di deputatione dei signori decretatori detto Conseglio si è salvata detta ragione di decider le accuse, e stabilire le pene in caso d'oppositioni, alla mente de sudetti statuti in virtù de quali competisce la ragione a detta communità di così fare. Mandando perciò detto Conseglio ad ognuno di osservare detti capitoli sotto le pene portate da medemi, et quelli publicarsi in un giorno festivo al luogo e modo soliti, affinchè niuno possa pretender d'ignoranza. In fede dat in Pancalieri li quatordeci d'aprile millesettecento quindeci.
Per detto illustre Conseglio ordinario.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione 1715.
L'anno del Signore millesettecento quindeci, et al primo giorno del mese di maggio in Pancaglieri a me sottoscritto secretaro della communità del presente luogo ha rifferto Giacomo Mellano messo giurato del presente luogo et serviente di detta communità haver lui sotto li venti otto dell'hor scorso mese di aprile gorno festivo di domenica sovra la piazza publica e avanti l'albo pretorio dove si suogliono far le publicationi nel presente luogo nell'uscir il popolo dalla messa grande, e diurnii officii parrochiali ad alta et inteligibile voce di crida di parolla in parolla dettante il signor Giuseppe Luciano di questo luogo mio scrivano publicato li bandi contenuti nel presente libro con manifesto suddetto delli quatordeci d'aprile sopra disteso intimando e notifficando ad ognuno il contenuto in detto manifesto, et bandi suddetti et in segno di vera publicatione haver affisso, et affisso lasciato a detto albo pretorio detto libro de bandi dal mezo giorno circa sino al tramontar del sole alla presenza di molte persone, et massime di Giò Domenico Pagnone, et Giuseppe Capello del presente luogo, indi haver di nuovo affissi abondantemente, et affissi lasciati detti bandi a detto albo pretorio dall'hora di terza anche sino circa il tramontar del sole nel giorno d'hoggi come festini de santissimi Filippo e Giacomo anche alla presenza di molte persone, et massime del signor Giovanni Fumero, et Giò Rivolta testimoni di questo luogo. In fede
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi per l'anno 1716 con aggionte e dichiarationi.
Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre communità del presente luogo di Pancalieri valendosi della ragione, e quasi possesso immemorabile in cui si trova di far bandi, li fatti variare, aggionger, crescer, e diminuir le pene in conformità de statuti de medemo luogo ha per ordinato del giorno d'hoggi vinti quatro settembre corrente a me sottoscritto secretaro della medema ricevuto confirmato li bandi contenuti nel presente libro stabiliti soto li 13 marzo 1711 sottoscritti dal già signor castellano Cervini, come pure dalli signori sindici e conseglieri di detta communità in detto anno, et da me manualmente sottoscritti, con tutti li altri bandi, e capitoli fatti non solo contenuti nel presente libro aggionti di tempo in tempo anche da me manualmente sottoscritte dette aggionte, ma bensì aggiongersi nel presente libro tutti li altri bandi, capitoli e dichiarationi fatte in virtù di detti ordinati seguiti, et il tutto osservarsi sotto le pene portate da detti bandi; intendendosi però che si debbano osservare li capitoli posteriori derrogare alli precedenti, e non a quelli che con altri posteriori sono stati derrogati, fermi però sempre rimanendo li non derrogati e variati posteriormente. Salvandosi però detta communità ragione di variare, augumentare e diminuire detti bandi, e farne altri, e decidere l'oppositioni e decretare l'accuse quando li accusati ne faranno instanza. A qual effetto date l'accuse venendo fatte oppositioni con instanza per la decretatione il signor castellano sospenderà il procedimento sinchè verrà provisto dalli signori decretatori della communità, et in diffetto d'essi dal Conseglio.
Quali bandi, e capitoli aggionti in virtù di detto ordinato delli 24 corrente dicembre li seguenti cioè
98. Che niuno possa condur, o far condur bestie a pascolare ne pratti in qualonque tempo salvo doppo spirati li ondeci novembre e che li fieni siano tutti rettirati, da quel tempo in puoi sarà lecito pascolare sino per tutto il mese di gennaio et spirato detto mese si prohibisce detto pascolamento sotto le pene portate da detti bandi cioè al capitolo 6.
99. Si dichiara che quando l'accusa rillevarà a minor somma di livra una dovrà l'accusato pagar il tiletto, et esecutione d'esso ma quando la pena eccederà livra una, in tal caso la mercede del tiletto et esecutione d'esso s'intenderà inclusa nella pena, e non sarà tenuto l'accusato pagar detto tiletto, et esecutione d'esso ma solo la pena.
100. Più si dichiara che quando alcuno vorrà dar qualche accusa, e l'accusato s'opponesse, e che indi l'accusante o non volesse più prosseguir sua instanza o prosseguendola si dichiarasse non esservi luogo all'accusa in tal caso l'accusante non sarà tenuto a pagar la pena, ma il signor castellano potrà solo conseguir le spese che havrà fatte per li atti legitimamente conforme alla tariffa.
101. Più in conformità dell'ordinato delli 23 aprile 1714 s'ordina alli praeri presenti, e successori, di regolarsi in modo che non causino danno nelle rippe della bealera grossa permettendoli di metter qualche impedimento in detta bealera per far scorrer l'acqua sufficiente per detti pratti, con ciò però che non siano in quantità pregiudizievole e che adacquati li pratti debbano remuover d'impedimenti inhibendo però a qual si sia particolare e massaro di metter alcun impedimento sotto pena d'un scudo d'oro per caduna volta e distar alli danni causandi, atteso che la communità per tuoglier occasione d'abusi, et eccessi intende che il metter detti impedimenti sia permesso solamente a detti praeri con le conditioni sovra espresse.
102. Più detto Conseglio per ordinato delli 12 dicembre 1714 memore della raccomandatione fatta da uno de molti reverendi padri missionari alla communità di non più permettere che si balli in publico, massime nella festa del Santo Apostolo Bartolomeo, e far osservare la risolutione presa da detta communità di non più conceder la licenza ma bensì di far osservare come da più anni in qua si è osservato il bando prohibente, ha perciò di nuovo ordinato che in avvenire niuno dei signori sindici, o conseglieri dia licenza di ballare sotto l'ala, nè in alcun luogo publico massime nella festa di detto S. Bartolomeo Apostolo, inhibendo a chi si sia di ballare senza licenza sotto pena di due scudi d'oro per caduno.
103. Più atteso che non vi è l'uso in questo luogo di lasciar andar alla pastura in qualonque luogo capre , nè pecore, e non torna a conto permetterne l'introduttione atteso il danno grande che causano con pregiudicio alle bestie bovine. Perciò detto Conseglio per detto ordinato delli 12 dicembre 1714 ha confirmato, e confirma li bandi stabiliti da detta communità prohibendo a chi si sia di tener le capre, nè pecore, o di mandar alla pasture ne pascoli meno ne ripaggi, strobbie e pratti nè condurle ad abbeverarle sotto le pene portate da bandi anchorchè volessero condurle alla pastura ne proprii beni permettendoli solo di tenerle nelle proprie case senza poter condur alle bealere, o fiumi per abeverarle, et questo atteso che pascolando le capre, e pecore pregiudica il pascolo alle bestie bovine.
104. Più detto Conseglio per ordinato delli 7 aprile 1715 ha inhibito, et inhibisce il sonatore delle campane deputato dalla communità et che in avvenire si deputerà pro tempore di suonar la campana grossa ad alcuno senza licenza dei signori sindici pro tempore sotto pena di scudi dieci d'oro; inhibendo sotto l'istessa pena a chi si sia di suonar detta campana senza detta permissione dei signori sindici. A quali signori sindici presenti, e successori detto Conseglio ha ordinato di dar solo licenza di suonar detta campana grossa in occasione di morte, sepolture, e levatura del cadavere de conseglieri maggiori d'anni settanta delle fameglie antiche di quel luogo, anchorchè no habbino più registro, purchè ne tempi passati antecedentemente alla morte si habbino havuto. Et rispetto alli particolari delle fameglie forastiere non daranno licenza di suonar detta campana maggiore, salvo il capo di detta fameglia sia stato habitante in questo luogo anni trenta precedentemente alla morte, e posseda beni per l'ammontar di soldi dieci di registro alla collona propria del capo di detta fameglia, e non altrimenti. Mandando perciò detto Conseglio osservarsi tutti li bandi e capitoli sotto le pene de quali in essi respettivamente et publicarsi alli modo, et luogo soliti in un giorno festivo, acciò niuno possa pretenderne d'ignoranza. Pancalieri li vinti quatro dicembre millesettecento quindeci.
Per detto illustre Conseglio di detta communità
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione de bandi nel 1716.
L'anno del Signore millesettecento dieci, et alli quindeci del mese di marzo in Pancalieri a me infrascritto nodaro colegiato di detta communità ha rifferto Gioanni Vallero messo giurato del presente luogo serviente provisionalmente di detta communità haver lui hoggi giorno di domenica nell'uscir il popolo dalla messa grande e diurni officii parrochiali conformemente il solito, sovra la piazza publica di questo luogo, et avanti il solito albo pretorio ad alta et inteligibil voce di crida dettante il signor Francesco Domenico Gamba mio scrivano publicato il sovrascritto manifesto con confirmatione de bando delli 24 settembre 1715 con tutti li bandi contenuti nel presente libro in detto manifesto rifferti di parolla in parolla intimando e nottificando a chi si sia il contenuto in essi, et in segno di vera publicatione haver affisso et affissi lasciati detti bandi a detto albo pretorio alla presenza di molte persone, et massime li signori Gianuzzo Luciano, et Giò Batta Gamba di questo luogo testimoni. In fede
Bonaudo secretaro

Più il prefatto Conseglio per ordinato delli 6 agosto 1716 propositione 4 ha stabilito et ordinato che li particolari possidenti beni prattini nella reggione della via di Vigone faccino curar la bealera per haver l'acqua solita dell'Angiale a loro samboyre e come che detti pratti ponno haver acqua sufficiente facendo far detta curatione, e per altro li pratti della Tagliata fini di questo luogo non ponno haver acqua dall'Angiale, ma solo quella derivante da Vigone anche fuori dalle samboyre e scorre detta acqua sovra il fosso laterale alla via publica e conseguentemente sovra il sito di detta communità del presente luogo. Perciò detto Conseglio ha permesso, e permette alli padroni de pratti della Tagliata di far e mantener una ficcha nel fosso per haver et introdur l'acqua suddetta ne loro pratti derivante dalle fini di Vigone inhibendo a chi si sia di romper detta ficcha, e divertir detta acqua sotto pena di scudi due d'oro. E quando li pratti della Tagliata havranno bagnato in cadun fieno respettivamente detto Conseglio ordina alli padroni di detti pratti, cioè all'ultimo che havrà bagnato di lasciar anche andar detta acqua per li pratti della via di Vigone. E occorrendo che non si osservi questo stabilimento da ..... cioè che bagnati detti pratti della Tagliata non si lascii correr detta acqua per detti altri pratti se ne dovrà dar aviso alli signori sindici pro tempore a quali s'è ordinato da detto Conseglio di far come si è aggionto nel presente libro, publicarsi et osservarsi.

In fede Pancalieri li 6 agosto 1716.
Per detto illustre Conseglio ordinario.
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi, e capitoli per l'anno 1717.
Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre communità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato sotto il giorno d'hoggi con intervento e assistenza dell'illustre signor castellano Luchino essendosi presentati li bandi, e capitoli della medema da me manualmente sottoscritti contenuti nel presente libro principiato li 13 marzo 1711, continuato sino al capitolo 105, stabilito li 6 agosto 1715 ha confirmato, e mandato osservarsi tutti detti bandi e capitoli sotto le pene in quelli contenute respettivamente osservati però li capi posteriori con quali s'è derrogata alli anteriori, salva però sempre ragione alla suddetta communità per mezo di detto suo Conseglio ordinario d'augumentar, diminuir, e variar detti bandi in ogni tempo, e di decretar l'accuse ne casi d'oppositione alla mente de ststuti di detta communità et delle precedenti confirmationi. Mandando perciò quelli publicarsi al modo, e luogo soliti acciò niuno possa prettenderne d'ignoranza. Pancalieri li venti aprile millesettecento diecisette.
Per detto illustre Conseglio ordinario.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione.
L'anno del Signore millesettecento diecisette et alli venti cinque del mese di aprile in Pancalieri a me infrascritto secretaro ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato della communità del presente luogo haver lui hoggi come giorno di domenica sovra la piazza publica del presente luogo nell'uscir il popolo dalla messa grande parrochiale avanti il solito albo pretorio ad alta et inteligibil voce dettante il signor Giò Batta Pola mio scrivano publicato di parolla in parolla il dietroscritto manifesto con confirmatione de bandi delli venti aprile corrente, come pure li bandi e capitoli contenuti nel presente libro dal primo capitolo sino al capitolo 105 inclusi et intimando e nottifficando a chi si sia il contenuto in essi, et in segno di vera publicatione haver affissi et affissi lasciati detti bandi e capitoli con detto manifesto con tutti li altri manifesti precedenti al detto albo pretorio alla presenza di molte persone , et massime di Ludovico Viscardi e Leonardo Vitter di questo luogo testimoni.
Bonaudo secretaro.

Seguono altri bandi.
106. Per ordinato delli 21 agosto 1717 per me sottosecretaro ricevuto il Conseglio ordinario dell'illustre communità del presente luogo legitimamente congregato ha prohibito, e prohibisce a chi si sia di tener e condur troie al pascolo sovra questo territorio in qualonque parte sotto pena di livre sette e meza.
107. Per altro ordinato delli 26 settembre 1712 detto Conseglio legitimamente congregato ha ordinato che chi passerà per lapole dove vi saranno scolatori dal primo di novembre per tutto marzo di cadun anno debba immediatamente doppo esser passato con carro, e bestie rillevar e disfar le lapole in modo che l'acque possano scolare acciò niuno soffra danno ne raccolti per causa delle lapole sotto pena di livre due. Permettendo intanto a chi si sia possidente beni sogetti a dette acque di disfar dette lapole che si troveranno pendenti detti mesi senza incorso di pena alcuna.
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi e capitoli nel 1718.
Ad ognuno sia manifesto si come il Conseglio ordinario dell'illustre communità di Pancalieri hoggi legitimamente congregato valendosi della facoltà, ragione, e quasi possesso in cui si rittrova ab immemorabili di far bandi, quelli variar, aggionger, e diminuire e farne nuovi, e quelli far osservare e decretar l'accuse ne casi d'oppositioni in conformità delli antichi statuti di questo luogo contenuti nel libro sovra quale giurano li suddetti castellani nell'occasioni che prevedono il possesso delli loro ufficii, ha confirmato li bandi e capitoli, contenuti nel dietroscritto presente libro contiene sin ora capi cento sette in tutto, e per tutto conforme da quelli si vede, ben inteso però che essendovi in quello capitoli e bandi derrogati con altri capi posteriori si debba stare a detti capitoli posteriori derroganti li priori salvandosi pur ragione detto Conseglio d'aggionger diminuir, o variar li medemi, e di decretar l'accuse ne casi d'oppositioni alla mente di detti statuti et quali bandi detto Conseglio nell'istesso tempo ha ordinato aggiongersi il presente bando cioè
108. Che niuno possa condur, ne mandar bestiami al pascolo ne gorretti piccoli della communità, e de particolari, et ne boschi dove sono stati fatti nuovi piantamenti d'alberi per allevare sinchè siano allevati, et sinchè si possa pascolare senza danno delle piante d'allevo sotto pena di livre due per caduna bestia. Con questo che quanto alli particolari che faranno o havranno fatti piantamenti di nuovo debbano far le cride per maggior notifficatione. Quali tutti bandi attesa detta confirmatione così instante detto illustre Conseglio ordinario è stato ordinato dall'illustre signor castellano di questo luogo Luchino doversi osservare sotto le pene in essi contenute, e publicarsi al modo solito cioè in un giorno festivo allo luogo e modo soliti come del tutto ne consta per detto ordinato di hoggi. In fede Pancalieri li quatordeci maggio millesettecento dieci otto per detto illustre Conseglio.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione nel 1718.
L'anno del Signore millesettecento dieci otto et alli venti due del mese di maggio in Pancalieri a me infrascritto secretaro ha rifferto Giacomo Mellano serviente di detta communità haver lui hoggi giorno festivo dell'Ascensione del Signore nell'uscir il popolo dalla messa grande e diurni officii parrochiali sovra la piazza publica del presente luogo et avanti il solito albo pretorio ad alta et inteligibile voce di crida publicato tutti li bandi e capitoli contenuti in questo libro, e specialmente la confirmatione d'essi sotto il 14 corrente intimando, e notifficando a chi si sia il contenuto d'essi, et in segno di vera publicatione haver affisso, et affisso lasciato il presente libro al detto albo pretorio sino al tramontar del sole alla presenza di molte persone, e massime di Bartolo Caligaris, e Giò Luiggi Allamando in questo luogo residenti testimoni.
Bonaudo secretaro.

Aggionte di bandi.
Ad ognuno sia manifesto si come la communità del presente luogo di Pancalieri per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato per atto delli 12 luglio hor scorso per me sottoscritto secretaro ricevuto ha ordinato, e mandato aggiongersi alli bandi.
109. Che niuno in questo luogo possa vender vino a brente salvo si serva della brenta della communità, e si paghi quanto per il passato si è pratticato di pagare sotto pena di livre due per caduna volta, e per cadun contraventore intendendosi questo quanto alli negotianti in vino restando esclusi da detta pena li particolari di questo luogo che vanno comprare vino fuori e quello si ripartono.
110. Più per atto del giorno d'hoggi anche per me sottoscritto secretaro ricevuto detto Conseglio parimente legitimamente congregato per rimediar all'abusi che corrono per fatto dell'adacquamento de pratti non ostante la pena stabilita in odio di chi prende l'acqua senza che gli sia commandata da praeri amando molti d'adacquare e pagare detta pena come troppo leggiera, revocando detta pena stabilita per il passato ha ordinato, e mandato aggiongersi ai detti bandi che chi bagnerà loro pratti in qualonque regione siano senza ordine de praeri deputati e deputandi in avante dalla communità incorrerà nella pena d'un scudo d'oro per caduna giornata, pratto che si sarà bagnata, pagabile detta pena da chi avrà fatto, o fatto fare la chiusa o sia stopaglio, anchorchè li pratti bagnati non siano tutti proprii di chi havrà fatto o fatto fare la chiusa con dichiaratione che quando in detta chiusa vi fossero concorsi più particolari in tal caso detta pena si ripartirà tra cui sovra proportionalmente.
111. Che d'or in avante nissuno possa più servirsi dell'acqua derivante dalle fini di Vigone che s'introduce sovra questo territorio nelle reggioni della Tagliata, Savoia, Via di Vigone, et altre, d'autorità propria, nè introdurla ne pratti proprii o divertirla, ma bensì che detta acqua debbasi regolar dalli praeri deputati per il residuo di quest'anno da detta communità, e dalli deputandi in avvenire d'anno in anno, a quali si manda di distribuir detta acqua a giro a favor de particolari possidenti pratti in dette reggioni, preferendo quelli li pratti de quali non ponno esser irrigati per l'acqua della bealera dell'Angiale facendosi le debite e necessarie curationi della bealera di Savoia dalli particolari che prendino l'acqua da detta bealera e doppo che saranno stati irrigati li pratti che non ponno adacquarsi per l'acqua dell'Angiale, all'ora ...... derivante da Vigone s'unirà con quella dell'Angiale ne giorni ...................................................................................................... di samboyre, e si distribuirà unitamente alli pratti che devono adacquarsi per la bealera dell'Angiale. Con questo però che li particolari debbano pagar alli praeri la mercede che gli sarà stabilita in cadun anno, e che li particolari che devono bagnare però la bealera dell'Angiale o sia Savoia debbano far le debite curationi della bealera, e mantenerla curata nel modo che si deve sotto pena che suddetti non possano gioir del benefficio dell'acqua suddetta derivante da Vigone, mandando a chi si sia d'osservare il presente ordinato sotto pena d'un scudo d'oro per caduna giornata, pratto che havrà bagnato da pagarsi da chi farà, o farà fare la chiusa, o chiusa, o sia stopaglia per adacquar senza ordine de praeri. E questo illustre Conseglio ha stabilito per tuoglier li abusi, e levar l'occasioni di dispute e contrasti tra particolari per fatto di detta acqua, derrogando peciò ad ogni uso,o abuso sin qui occorso in contrario per trattarsi massime che detta communità ha la raggione di distribuir e regolar, o far regolar detta acqua come quella che derivando dalle fini di Vigone s'introduce ne siti, e fossi proprii di detta communità. Mandando publicarsi per affissione di copia all'albo pretorio in un giorno festivo, essendo anche così richiedente detto Conseglio stato ordinato dall'illustre signor castellano di questo luogo Boè osservarsi detti bandi in virtù di detto ordinato Pancalieri li tredeci agosto millesettecento dieci otto.
Per detto illustre Conseglio.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione.
L'anno del Signore millesettecento dieci otto, et alli sedeci del mese di agosto in Pancalieri a me infrascritto nodaro colegiato secretaro della communità del presente luogo sottoscritto ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato di detta communità haver lui hoggi giorno festivo di San Roccho in questo luogo nell'uscir il popolo dalla messa grande parrochiale sovra la piazza publica del medemo luogo, et avanti il solito albo pretorio ad alta et inteligibile voce leggendo lui medemo di parolla in parolla publicamente li suddetti bandi, e capitoli aggionti in virtù del sovrascritto manifesto delli tredeci agosto corrente intimando, e nottificando a chi si sia il contenuto in esso, et in segno di vera publicatione haver affisso et affisso lasciato a detto albo pretorio detto manifesto alla presenza di molte persone, e massime d'Antonio Fà e Sebastiano Cerato del presente luogo testimoni.
In fede Pancalieri.
Bonaudo secretaro.

Aggionta de bandi con confirmatione l'anno 1719.
Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre communità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato sotto li 4 settembre anzi scorso per atto del medemo Conseglio per me sottoscritto secretaro ricevuto ha ordinato aggiongersi alli dietroscritti bandi e capitoli quanto infra cioè
112. Che niuno in avvenire possa nazar canape, moletto, nè meschiasso nell'acqua discorrente in questo luogo, meno in alcun alveo o bealera del territorio sotto pena di livre due per ogni contraventore per caduna volta.
Più detto Conseglio per altro ordinato delli 24 aprile hor scorso per me ricevuto ha ordinato, e stabilito come infra
113. Che niuno faccia più alcun nazatore sovra li siti, e pascoli di detta communità sotto le pene portate da presenti bandi campestri conforme alla dispositione del cappo 62: e questo attesa la scarsessa de pascoli di communità, e per esservi sovra il presente territorio nazatori abastanza per tutte le canape.
114. Che fra un mese prossimo tutti quelli che vogliono far scolar loro corti per picoli fossi a traverso le vie publiche nel presente luogo, massime la grande debbano far fare o un cuniglio sotterraneo di mattoni, o una concha di pietre a traverso dette strade, prohibendo di più di rompere dette strade, e far piccoli fossi in esse sotto pena di dover reparar novamente le strade a sue spese, ed un scudo d'oro per caduna volta.
Più detto Conseglio per altro ordinato del giorno d'hoggi ha mandato aggongersi nel libro presente de bandi, e capitoli come segue
115. Che rittrovandosi qual si sia bestia bovina, cavalina, o porchina a pascolare senza guardia ne pascoli, et altri luoghi ne quali è permesso il pascolo con guardia incorreranno li padroni di esse bestie respettivamente nella pena di soldi dieci per caduna bestia, e per caduna volta anchorchè dette bestie non siano rittrovate in danno d'alcuno. Quali tutti bandi, e capitoli aggionti, et altri precedenti contenuti nel presente libro essendo stati per atto del Conseglio del giorno di hoggi legitimamente congregato, e fatto per me sottosecretaro ricevuto presentati al detto Conseglio, questo valendosi della ragione, e quasi possesso in cui si ritrova ab immemorabili, et in conformità de statuti antichi di far bandi, li fatti revocare, variare, e farne nuovi, e quelli far osservare ha confirmato, et confirma tutti li bandi e capitoli conservati nel presente libro continente sin hora capi cento quindeci, mandando questi osservarsi sotto le pene de quali in essi respettivamente,ben inteso però, che si come nel presente libro vi sono bandi e capitoli derrogati, variati, e revocati con altri bandi, e capitoli posteriori, si dovranno osservare li capitoli posteriori derroganti li priori respettivamente, salvandosi però ragione detto Conseglio di variare, aggongere o diminuire li capitoli in qualonque tempo che stimerà, e decretar l'accuse ne casi d'oppositini. Mandando detti bandi e capitoli publicarsi in un giorno festivo conforme al solito acciò niuno possa pretenderne d'ignoranza in esecutione del che l'illustre signor castellano di questo luogo per sua eccellenza Filippo Boè ha mandato e manda osservarsi detti bandi e capitoli. Pancalieri li quindeci giugno millesettecento dieci nove.
Per detto illustre Conseglio ordinario.
Bonaudo secretaro.

Relazione di publicazione per l'anno 1719.
L'anno del Signore millesettecento dieci nove, et alli dieci otto del mese di giugno in Pancalieri a me infrascritto secretaro della communità del presente luogo ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato di detta communità haver lui hoggi giorno festivo di domenica nell'uscir il popolo dalla messa grande e diurni officii parrocchiali sovra la piazza publica et avanti il solito albo pretorio ad alta et inteligibile voce di crida letto, e publicato di parola in parola (per saper lui leggere e scrivere) li bandi e capitoli di detta communità stabiliti da detta communità contenuti nel presente libro, come pure la confirmatione de medemi bandi delli 15 giugno corrente avanti scritta, intimando e notifficando ad ognuno il contenuto in essi sotto le pene ne medemi espresse, et in segno di vera publicatione haver affisso, et affisso lasciato il presente libro a detto albo pretorio sino circa l'hora del tramontar del sole presenti più persone, massime li signori Francesco Domenico Gamba e Giacomo Francesco Galeazzo del presente luogo testimoni.
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi per l'anno 1720.
Ad ognuno sia manifesto si come il Conseglio ordinario dell'illustre communità di Pancalieri hoggi legitimamente congregato valendosi della facoltà, ragione e quasi possesso in cui si rittrova ab immemorabili di far bandi, quelli variar, aggionger, e diminuir e farne nuovi, e quelli far osservare e decretar l'accuse ne casi d'instanze et oppositioni in conformità de gli antichi statuti di questo luogo ha confirmato e confirma detti bandi, e capitoli contenuti nell'avantiscritto presente libro continenti sin ora capi cento quindeci, in tutto e per tutto conforme da quelli si vede, ben inteso però che rispetto alli bandi e capitoli derrogati con altri capi posteriori non dovranno osservarsi, ma si starà alli posteriri derroganti li priori, salvandosi detta communità ragione d'aggionger, diminuir, o variare li medemi, e decretar l'accuse ne casi d'istanze et oppositioni in conformità degli antichi statuti di questo luogo ha confirmato e confirma detti bandi, e capitoli contenuti nell'avantiscritto presente libro continenti sin ora capi cento quindeci, in tutto e per tutto conforme da quelli si vede, ben inteso però che rispetto alli bandi e capitoli derrogati con altri capi posteriori non dovranno osservarsi, ma si starà alli posteriori derroganti li priori, salvandosi detta communità ragione d'aggionger, diminuir, o variare li medemi, e decretar l'accuse ne casi d'oppositioni alla mente di detti statuti. Quali bandi e capitoli stante detta confirmatione così instante detto Conseglio l'illustre signor castellano di questo luogo Bonardi ha ordinato doversi osservare sotto le pene in essi contenute, e publicarsi al modo solito cioè in un giorno festivo all'albo pretorio nell'uscir il popolo dalla messa grande, e lasciarsi affissi sino circa il tramontar del sole come meglio risulta dall'ordinato suddetto del giorno d'hoggi per me sottoscritto secretaro ricevuto. In fede Pancalieri li sedeci agosto millesettecento venti.
Per detto illustre Conseglio ordinario
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione nel 1720.
L'anno del Signore millesettecento venti, et alli due del mese di settembre in Pancalieri a me infrascritto nodaro colegiato ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato della communità del presente luogo aver lui sotto il giorno di hieri passato del corrente settembre festa di domenica nell'uscir il popolo dalla messa grande e divini officii parrochiali sovra la piazza publica e avanti il solito albo pretorio del medemo luogo ad alta et inteligibile voce di parola in parola (per saper egli leggere e scrivere) publicato la sovrascritta confirmatione de bandi, come pure tutti i bandi contenuti nell'avanscritto libro intimando e notifficando ad ognuno il contenuto in detti bandi commandandone l'osservanza ad ognuno sotto le respettive pene de quali in essi, et in segno di vera publicatione haver affisso, et affisso lasciato a detto albo pretorio, il presente libro dall'ora di detta messa sino che il sole e tramontato alla presenza di molte persone, e massime di Bartolomeo Caligaris e Giò Negro di questo luogo testimoniali. In fede.
Bonaudi secretaro.

Confirmatione de bandi per l'anno 1721.
Ad ognuno sia manifesto si come il Conseglio ordinario dell'illustre communità del presente luogo di Pancalieri oggi legitimamente congregato valendosi della facoltà, ragione, e quasi possesso in cui si rittrovano ab immemorabili di farsi bandi, quelli variare, aggiongere, diminuire, e farne nuovi, e quelli far osservare, e decretar l'accuse ne casi d'oppositioni, et instanze in conformità de gli antichi statuti di questo lugo ha confirmato e confirma detti bandi, e capitoli contenuti nel presente libro avanti scritto continenti sin ora capi cento quindeci , in tutto e per tutto conforme da quelli si vede ben inteso però che rispetto alli bandi, e capitoli derrogati con altri capi posteriori non dovranno osservarsi, ma si starà alli capitoli posteriori deroganti, salvandosi detta communità ragione d'aggionger, diminuire, o variare li medemi, e decretar l'accuse ne casi d'oppositioni, et instanze alla mente di detti statuti, avendo nel resto detto Conseglio fatto li seguenti nuovi bandi, et ordinato quelli aggiongersi nel presente libro come così si descrivono cioè
116. Detto Conseglio in esecutione de gli ordini reggii generali già publicati per il passato, et ad effetto d'impedire nel miglior modo possibile l'insolenze, e contener i malviventi nel rispetto e timore di S. D. M. ha prohibito, e prohibisce a tutte le persone di questo luogo, et abitanti di trattenersi nell'ostarie, e cabaretti, et ivi mangiare, e bere disordinatamente e di giuocare a qual si sia giuocco ne giorni festivi pendenti i divini ufficii parrocchiali, et anche in qualonque altro giorno, e notte quando vi sarà il pericolo del cattivo tempo, e si suoneranno le campane per avvisar il detto pericolo sotto pena d'un mezo scudo d'oro per caduno et caduna volta, e nell'istessa pena incorreranno gli osti, e cabarettieri che daranno da mangiare e bere in detti respettivi casi a dette persone, e non faranno le loro parti per far partire dalle loro case dette persone ne suddetti casi, e non ne daranno subito notizia alli signori sindici pro tempore, quando dette persone non volessero abbandonare dette ostarie e cabaretti.
117.Gli osti, cabarettieri,e qualonque particolare che soffriranno nelle loro case donne sospette di malavita, cioé donne forastiere che frequenteranno e famigliari seranno con immodestia,e scandali con gioventù,et uomini maritati incorreranno nella pena d'un mezo scudo d'oro detti osti, cabarettieri, e particolari quando non ne daranno subito parte alli signori sindici o al nostro molto reverendo signor Piovano.
118. Più detto Conseglio ha prohibito a chi che sia di bestemiare, e far atti insolenti,e scandalosi contro l'onore di S.D.M. della Santissima Vergine e dei suoi Santi, sotto pena d'un mezo scudo d'oro,nella qual pena incorreranno anche quelli osti e tavernieri che occorrendo qualche insolenza, scandalo e contraventione al presente ordinato nelle loro case non ne daranno parte fra un giorno doppo a detti signori sindici o a detto signor Pievano.
Quali tutti i bandi fatti sotto il giorno d'oggi et altri contenuti in detto precedente libro detto Conseglio ha instato ordinarsene come é stata ordinata per parte dell'illustre signor Giò Battista Filippa nodaro colegiato di Castagnole castellano per sua eccellenza il signor marchese di questo luogo, l'osservanza sotto le pene in essi rispettivamente contenute,avendo ordinato publicarsi al modo e luogo soliti cioé in un giorno festivo all'albo pretorio di questo luogo nell'uscire il popolo dalla messa grande come risulta da detto ordinato del giorno d'hoggi per me ricevuto . Laonde si manda farsi detta publicatione ,dichiarandosi quella fatta al suddetto modo valer .In fede. Dat. in Pancalieri li venti quattro agosto millesettecento venti uno.
Per detto Conseglio ordinario.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione 1721.
L'anno del Signore millesettecento venti uno et alli sette del mese di settembre in Pancalieri a me infrascritto nodaro colegiato, e secretaro della communità del presente luogo ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato di detta communità aver lui oggi giorno festivo di domenica sovra la piazza publica, et avanti il solito albo pretorio nell'uscire il popolo dalla messa grande e diurni ufficii parrochiali ad alta ed inteligibil voce letto e publicato (per saper egli leggere e scrivere) di parolla in parolla li bandi avantiscritti e la loro confirmatione dietro, intimando, e nottificando ad ognuno il contenuto in essi et in segno di vera publicatione aver affisso, et affisso lasciato a detto albo pretorio il presente libro continente detti bandi sino circa il tramontar del sole,presenti più persone,massime li signori Ludovico Ferrero e Giuseppe Antonio Trinello di questo luogo testimoniali.
In fede.
Bonaudo secretaro.

Altra publicatione nel 1722.
L'anno del Signore millesettecento venti due et alli dieci otto del mese di maggio in Pancalieri a me infrascritto secretaro della comunità di questo luogo ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato di detta communità aver lui oggi giorno festivo di domenica sovra la piazza publica et avanti il solito albo pretorio nell'uscir il popolo dalla messa grande e diurni ufficii parrochiali ad alta et inteligibil voce per saper egli leggere e scrivere, di parolla in parolla publicato li dietroscritti bandi campestri e loro confirmatione, intimandone ad ognuno il loro contenuto et in segno di vera publicatione aver affisso,et affisso lasciato a detto albo pretorio il presente libro de bandi, presenti più persone massime li signori Giò Paolo Morosino e Giacomo Francesco Galeasso di questo luogo testimoni.
In fede.
Bonaudo secretaro.

Aggionte de nuovi bandi con confirmatione per gli anni 1722 e 1723.
Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre comunità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato in vigor delli ordinati infra descritti per me sottoscritto secretaro ricevuti valendosi della ragione ,facoltà,e quasi possesso immemorabile in cui si trova di far bandi quelli variare e confermare rispettivamente,e far osservare,decretar l'accuse ne casi d'oppositione in conformità delli antichi statuti di questo luogo sin ora osservati ha stabilito li seguenti bandi,e quelli mandato aggiongersi nel presente libro cioé per ordinato delli 19 gennaio 1722 propositioni 10.
119. Che nissuno possa tagliare rami grossi né piccoli sovra li alberi etiamdio secchi altrui sotto pena di soldi dieci per caduna fassina, e chi sarà rittrovato ne boschi altrui con falcette, trinchietti o altro instromento da taglio ligati sopra pertiche, o bastoni incorrerà nella pena di livra una.
Per ordinato del primo settembre 1722.
120. Detto Conseglio ha prohibito e prohibisce a chi che sia d'andar e mandar a pascolar con bestiami ne campi attigui,o in mezo alli alteni, salvo in distanza di quindeci prosie dalle filse delli alteni, e ciò dal principio del mese d'agosto sinché gli alteni saranno vindemiati sotto l'istessa pena portata da bandi contro li pascolanti nelli alteni con dichiaratione, però, che in quanto alli patroni de campi esistenti vicini alli alteni vollendo far pascolare li proprii bestiami ne loro proprii fondi che non fossero distanti quindeci prosie dalle filse d'alteni de vicini gli sia lecito di far pascolare nel suo fondo proprio etiamdio che non vi fosse detta distanza, con questo però che debba tener le bestie ligate sotto l'istessa pena sovra dichiarata conforme dispongono nli precedenti bandi cioé al cappo 18.
121. Più prohibisce a chi che sia d'otturare il fosso con fiche proposta de signor sindico Antonio Benedetto Bonaudo nella reggione di San Grato sotto pena di livre due per caduna volta.
Per ordinato delli 4 luglio 1723.
122. Più prohibisce a chi che sia d'entrar nelli orti de particolari senza licenza di questi con qual si sia pretesto,massime di passare sia a piedi che a cavallo, e per cuoglier porcellane et in erbe, sinché vi saranno ancora qualche frutti d'ortaglie, sotto pena di livra una per detta entrata, oltre la pena portata da bandi campestri per l'esportatione de frutti, et ortaglie.
Quali tutti bandi detto Conseglio in virtù di detti ordinati delli nove settembre 1722 e quattro luglio 1723 rispettivamente ha confermato,e mandato quelli osservarsi ,come così il signor castellano di questo luogo ne ha ordinata l'osservanza in avvenire sotto le rispettive pene portate da detti bandi contenuti nel presente libro, salva ragione alla medesima communità di quelle augumentare, o diminuire detti bandi o parte d'essi variare, aggiongervi di nuovi e decretar l'accuse ne casi d'oppositione in conformità delli statuti di questo luogo. Mandando detti bandi publicarsi in un giorno festivo conforme al solito, acciò niuno possa pretenderne d'ignoranza. Pancalieri li quattro luglio millesettecento venti tre.
Per detto illustre Conseglio Ordinario.
Bonaudo secretaro.
123. Per detto ordinato 4 luglio 1723.
Più prohibisce a chi che sia di tagliar erba nelli alteni e nelle strobbie in qualonque tempo sotto pena di una livra per caduna saccata d'erba considerato il sacco di capacità d'emine cinque e se più o meno a rata.
124. Più per ordinato delli 28 aprile 1723 detto Conseglio prohibisce a tutti d'introdur o permetter vadino bestiami al pascolo ne goretti piccoli de particolari già registrati, et anche in quelli della communità ancora da registrare, cioé in quei goretti che per esser ancor piccoli ponno esser danneggiati da bestiame sotto pena di livra una per caduna bestia, et per caduna volta.Mandando detto Conseglio detti bandi aggiongersi al presente libro come si sono aggionti e quelli osservarsi e publicarsi come sovra.Pancalieri ut supra li 4 luglio 1723.
Per detto illustre Conseglio ordinario.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione nel 1723
L'anno del Signore millesettecento venti tre et alli cinque del mese di settembre il giorno di domenica in Pancalieri a me nodaro collegiato e secretaro della communità di questo luogo infrascritto ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato di detta comunità aver lui oggi sovra la piazza publica et avanti il solito albo pretorio di questo luogo all'uscir il popolo dal vespro e diurni ufficii della parrocchia ad alta et inteligibile voce publicato la sovra et avanti confirmatione de bandi campestri e capitoli, e li medemi bandi e capitoli intimando, e notifficando ad ognuno il contenuto in essi, inhibendo e prohibendo in tutto e per tutto come in essi, et in segno di vera publicatione aver affisso, et affisso lasciato detti bandi e capitoli contenuti nel presente libro al suddetto albo pretorio dall'ora di terza sino circa il tramontar del sole presenti più persone massime il signor Domenico Rivolta e Francesco Moia di questo luogo testimoni.In fede.
Bonaudo secretaro.

Confermatione de bandi della comunità di Pancalieri per l'anno 1724 in 1725.
Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre comunità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato sotto li ondeci giugno 1724 con intervento dell'illustre signor nodaro colegiato Durando Francesco Rasino castellano e giudice ordinario di detto luogo come per atto da me infrascritto secretaro ricevuto ha confermato li bandi campestri contenuti nel presente solito libro che annualmente viene publicato, massime il capo 124 concernente la prohibitione del pascolamento ne gorretti picoli che ponno esser danneggiati da bestiami,e se bene in virtù di rescritto senatorio del primo corrente giugno ottenuto ad instanza della comunità inserto nel presente libro resti prohibito il pascolamento ne goretti sotto la pena di scudi dieci d'oro,detto Conseglio ha dichiarato in virtù di detto ordinato non dissentire che detta pena si riduca a livre due per caduna bestia e caduna volta,mandando osservarsi detti bandi secondo loro forma, mente e tenore, sotto le pene in quelli contenute rispettivamente riservata la ragione della decretatione a favor d'esso Conseglio e publicarsi acciò niuno possa pretenderne d'ignoranza. In fede Pancalieri li ondeci giugno millesettecento venti quattro.
Per detto illustre Conseglio ordinario
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi per l'anno 1725 in 1726.
Ad ognuno sia manifesto si come la comunità del presente luogo di Pancalieri per mezo del suo Conseglio ordinario legitimamente congregato sotto li venti nove giugno corrente per atto per me ricevuto seguito con intervento dell'illustre signor Cristoffo Bertoglio nodaro colegiato di Marene castellano e giudice ordinario del presente luogo ha confermati e mandato osservarsi li bandi, e capitoli contenuti nel presente libro avuto riguardo a quei capi che con altri capi posteriori sono stati derogati a quali posteriori devesi stare, riservata però la ragione alla comunità della decretatione delle accuse ne casi d'oppositioni conforme al consueto alla mente de statuti. Mandando perciò detti capitoli osservarsi sotto le pene in essi contenute massime il rescritto senatorio del primo giugno or scorso sotto la pena portata dal capitolo precedente 125 non ostante che detta pena sia maggiore, et a questo effetto publicarsi li presenti bandi e ante manifesto unitamente a detto rescritto senatorio in questo libro inserto acciò niuno possa pretenderne d'ignoranza. Pancalieri li venti nove giugno millesettecento venti cinque.
Per detto illustre Conseglio ordinario .
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione.
L'anno del Signore millesettecento venti cinque alli tre del mese di luglio in Pancalieri a me infrascritto secretaro della comunità di detto luogo ha rifferto Giacomo Mellano messo giurato di detta comunità aver lui sotto il primo et abondantemente anche sotto li due,del corrente mese di luglio et anche il giorno d'oggi sovra la piazza publica di questo luogo ,et avanti il solito albo pretorio ad alta et inteligibile voce di crida precedendolo il solito suono di tromba letto circa l'hora di terza d'essi giorni letto,e publicato li bandi, e capitoli confirmati nel presente libro massime la confirmatione avanti delli 29 giugno or scorso, intimando, notifficando, inhibendo, prohibendo in tutto e per tutto come in detti bandi e capitoli si contiene et in segno di vera publicatione aver affisso a detto albo pretorio et ivi affisso lasciato detto libro sino circa il tramontar del sole di detti giorni, presenti più persone, massime il signor Guglielmino Berardo et Alessandro Bonaudo di questo luogo testimoni richiesti. In fede.
Bonaudo secretaro.

Confirmatione de bandi nel 1726.
Ad ognuno sia manifesto si come l'illustre comunità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario oggi legitimamente congregato con assistenza dell'illustre castellano del medesimo luogo Cristofforo Bertoglio ha confermato li bandi, e capitoli contenuti nell'avanto libro, avuto riguardo a quei capi che con altri capi posteriori sono stati derogati, i quali posteriori devesi stare, riservate però sempre la ragione della decretatione, e di poter quelli variare, quali capitoli detto signor castellano con instanza detta comunità ha ordinato osservarsi sotto le pene portate da medemi. Mandando perciò quelli publicarsi acciò nisuno possa pretenderne d'ignoranza. Pancalieri li sei settembre millesettecento venti sei.
Per l'illustre Conseglio ordinario di detta comunità.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione.
L'anno del Signore millesettecento venti sei et alli otto del mese di settembre in Pancalieri a me infrascritto secretaro ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato di detta comunità aver lui oggi, giorno festivo della Natività della Beata Vergine nell'uscir il popolo dalla messa grande e diurni ufficii parochiali sovra la piazza publica et avanti il solito albo pretorio di questo luogo ad alta et intelligibile voce di crida di parola in parola precedente il solito suono di tromba, letto e publicato li avantiscritti bandi, e capitoli contenuti nel presente libro e la confirmatione d'essi delli sei settembre corrente intimando, inibendo, proibendo e dichiarando in tutto e per tutto conforme in detti bandi e capitoli si contiene, et in segno di vera publicatione aver affisso et affisso lasciato detto libro a detto albo pretorio sino circa il tramontar del sole unitamente alla copia della suplica e lettere senatorie inserta in detto libro a foglio 32 presenti più persone massime li signori Ludovico Ferrero, e Giò Batta Gamba di questo luogo testimoni. In fede.
Bonaudo secretaro.

Nuovo capitolo con confirmatione del 1727 e 1728.
Ad ognuno sia manifesto che l'illustre comunità di questo luogo per suo ordinato del Conseglio ordinario legitimamente congregato delli 15 maggio 1727 per me sottoscritto segretaro ricevuto ha stabilito et aggionto il seguente capitolo e quello mandando osservarsi cioè
126. Che li pescatori e chi che sia altro non possan nè debbano ingerirsi attorno le fiche e speroni fatti, e da farsi per riparatione del fiume Po meno toccarli con palli, pertiche, e qualonque instromento, acciò tali ficche si conservino e toccandosi non corra pericolo di rompersi sotto pena di livre sette e meza per ciascun contraventore, e per caduna volta. Nel retro detto Conseglio valendosi della facoltà di confermar detti bandi quelli ha confermato e conferma sotto le pene portate da medemi ben inteso che si debba stare alli capitoli posteriri, salva ragione d'aggiongere, diminuire e variare detti bandi e la ragione della decretatione portata da medemi qual confermatione attesta, e stante l'instanza data da detta comunità il signor castellano di questo luogo Lorenzo Antonio Maccario ha ordinato l'osservanza di detti bandi sotto le pene portate da medemi sinchè altrimenti venga ordinato come risulta da detto ordinato delli 15 maggio 1727.
Più detto Conseglio per suo ordinato del giorno valendosi della facoltà come sopra ha ragione confermato, e conferma detti bandi, riservata la decretatione sotto le pene de quali in essi e detto illustre castellano ha pur mandato quelli osservarsi attesa l'instanza di detta comunità mandando perciò publicarsi a luogho e modo soliti acciò niuno possa pretenderne di ignoranza. Pancalieri li venti sei marzo mille seicento venti otto. Per detto illustre conseglio ordinario di detta Comunità.
Bonaudo secretaro.

Relatione di publicatione.
L'anno del Signore mille settecento venti otto, et alli venti et cinque del mese d'aprile in Pancalieri e me infrascritto nodaro colegiato e secretaro della comunità di questo luogo ha rifferto Giacomo Mellano serviente giurato di detta communità aver lui tanto sotto li venti quattro che sotto li venticinque del corrente giorno di domenica cioè li 24: a ora di terza, e sotto li 25 detto nell'uscir il popolo dalla messa grande parocchiale sovra la piazza publica et avanti il solito albo pretorio di questo luogo ad alta et inteligibile voce di crida, precedente il solito sono di tromba letto, e publicato non solo li bandi campestri e capitoli contenuti nel publico libro con la confirmatione d'essi dietroscritta delli 26 marzo or scorso, ma anche la copia del rescritto senatorio per fatto de goretti e ......... registrati e registrandi delli 22 marzo 1727 già stata publicata sotto li 30 e 31 marzo detto anno intimando e notifficando ad ognuno il contenuto in essi bandi, capitoli e rescritto senatorio, et in segno di vera publicatione aver affisso detto libro e copia di detto rescritto all'albo pretorio suddetto in ambi detti giorni, et ivi il tutto lasciato sino al tramontar del sole presenti più persone, e massime sotto li 24 detto aprile corrente al sig. Nicolao Filippone e Simone De Michelis di questo luogo testimoni richiesti. In fede da T.
Bonaudo Secretaro.


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