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17 aprile 1699, manoscritto
17 aprile 1699, manoscritto
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Descrizione
1 Per ogni bestia bovina, cavalina offendente nelli pratti, biadi, alteni e marsaschi incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna et caduna volta.
2 Per ogni troia daneggiante negli horti , alteni in tempo delle ughe, biadi e marsaschi incorrerà nel bando d'una livra per caduna et in caduna volta et quanto alli porchi condotti dal porcaro comune daneggianti come sovra incorrerà nel bando di soldi cinque per caduna e per caduna volta inhibendo al detto porcaro di condur troie sotto detta pena d'una livra.
3 Più chi di notte tempo sarà ritrovato o s'haverà piena notitia e iustificatione che habbi condotto o fatto condur cavalli o qual si voglia sorte di bestie a pascolar ne pratti, trifolii o altri beni incorrerà nel bando di livre sette per ogni bestia et per caduna volta.
4 Più che nissuno possa tener capre et quelle far condur in pastura sotto pena di livre tre per ogni capra et ritrovate a danegiare massimamente le vitti, oltre il bando la perdita d'esse et per ogni pecora danegiante come sovra soldi cinque et nelle vitti il doppio.
5 Per ogni polaia danegiante tanto ne seminati che negli horti incorrerà nel bando di soldi quatro per caduna et per caduna volta o della perdita della polaia.
6 Più che nissuno possa pascolar bestie di qual si voglia sorte nelli pratti dalli tre aprile sin per tutto il giorno di San Martino sotto pena di soldi dieci per caduna bestia e per caduna volta.
7 Più chi sarà ritrovato a pigliar foglia d'altrui moroni incorrerà nel bando cioè per ogni cavagnata o simile di livre tre et per ogni sacho di livre otto et di più a ratta.
8 Più chi esportarà canapa tanto verde che secha incorrerà nel bando per ogni massa o sia rista d'una livra come pur il simile a chi coglierà ente secho avanti sii cavata la canapa.
9 Più chi taglierà herba ne pratti e biadi per ogni fascio, sacata o quantità simile incorrerà nel bando di livre tre e di più a ratta di quantità.
10 Più chi esportarà da altrui beni biado verde incorrerà nella pena di soldi cinque per ogni pugnata et il simile se sarà biado maturo con le spiche.
11 Più chi sarà ritrovato batter borle in campagna reponendo sotto lenzoli o in qual si sia altra forma incorrerà nel bando di due scudi d'oro per ogni volta.
12 Più chi sarà ritrovato esportar giavelle di grano, fave, legumi e marsaschi di qual si voglia sorte incorrerà nella pena di livre due per ogni giavella et essendoci maggior quantità a ratta.
13 Più che nissuno messonero o airatore possi condur appresso se alcuna persona di qual si sia ettà per messonare inanti che le messi siano ligate e borlate senza licenza del padrone sotto pena di livre due per caduna volta e per caduna persona, nella qual pena incorrerà parimenti chi messonarà nel caso suddetto senza licenza come sopra oltre la pena sovra imposta esportando spichi.
14 Più chi esportarà da altrui horti e giardini qual si sia frutto in quelli esistenti incorrerà nel bando di livre per ogni volta havuto anche riguardo alla quantità quanto alli giardini et quanto agli horti alla campagna di soldi cinque per caduna testa di cauoli et per caduno cesto d'aglio e cipole di livre due soldi dieci.
15 Più chi coglierà ne gli altrui beni pomi, noci, persici et ogni altra sorte di frutti simili incorrerà nel bando di soldi trenta per ogni cento e ritrovato a sbatter e far cader con qual si voglia sorte d'instromento dall'alberi detti frutti incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna volta et ascendendo sovra d'arbori et ritrovati nell'atto di far cader detti frutti incorrerà nel bando di livre quatro per ogni volta et inoltre il bando sovra stabilito per la quantità de frutti.
16 Più chi sarà ritrovato coglier giande sotto li roveri d'altrui incorrerà nel bando di soldi cinque per ogni coppo et essendo di più a ratta e ritrovato a farla cader a terra con qual si sia cosa incorrerà nel bando di livre due per ogni volta come il simile ascendendo sovra l'arbore et inoltre il bando portato per la quantità di dette giande.
17 Più chi sarà ritrovato a coglier fagoli, fave e legumi incorrerà nella pena d'una livra per caduna volta oltre il bando della quantità come al cappo 18.
18 Più chi sarà ritrovato entrar negl'altrui alteni dal primo gorno d'agosto sin tanto che le ughe sarano in campagna incorrerano nel bando d'una livra et esportando o pigliando ughe incorrerà nel bando di soldi cinque per caduna ugha oltre il ....... .
19 Più che non sia lecito ad alcuno di vendemiare le ughe prima che sia ordinato dal presente Conseglio sotto pena di livre otto.
20 Più che nissuno possa coglier baravallo negl'alteni altrui stanti le ughe in campagna sotto pena di livre tre per ogni volta.
21 Più chi esportarà, caverà o pur taglierà negli altrui beni arbori fruttiferi, cioè vitti, pomi, moroni, noci, persici et qual si sia altra sorte d'arbori simili incorrerà nel bando cioè di grossessa di meno del brachio di livre due, di grossessa del brachio d'uno scudo d'oro et di maggior grossessa a ratta.
22 Chi taglierà si ne beni altrui che del commune roveri e qual si sia altra sorte d'arbori di grossessa della gamba incorrerà nel bando di livre tre, di grossessa del brachio di soldi trenta, d'un ramasso di soldi venti per ogni pianta, et di più della gamba a ratta, essendo arbore o rovere di meza bracciata caduna di livre quatordeci, et essendo atti a far travi o somari per le fabriche di doppie due per ogni bando, nel qual bando incorrerano anche quelli che accomprarano.
23 Chi dislogiarà piantoni et arbori per farli seccare incorrerà nel bando di livre due per ogni volta, nel qual bando incorrerà anche chi pellarà arbori di qual si voglia sorte, essendo meno d'una bracciata,e se più d'uno scudo d'oro, oltre il danno causato al padrone de medemi.
24 Più chi tagliarà branchi si verdi che sechi sovra altrui arbori incorrerà nel bando di soldi dieci per ogni branco di grossessa della gamba e di più o meno a rattr, et ritrovato sopra l'arbore a scaricarlo di livre tre per caduna volta et per cadun arbore.
25 Chi tagliarà venghi de salici altrui incorrerà nel bando d'una livra per ogni masso o sia fassina ordinaria, et essendo più o meno a ratta.
26 Più chi tagliarà o esportarà qual si sia sorte di broppe di salici, verna, olmo o di che sorte si sia incorrerà nel bando d'una livra per ogni broppa, per ogni pallo soldi dieci, come pur per ogni pertiga, et per ogni ramasso soldi cinque, e chi esportarà broppe dalli alteni altrui tanto verdi che seche, per caduna broppa di rovere livre due, come pur morone e castagna, e per le altre soldi dieci.
27 Chi esportarà da beni altrui bosco si verde che secco incorrerà nel bando per ogni fascio d'una livra, per ogni somata livre tre, per ogni carata livre otto.
28 Chi esportarà fassine reposte per sieppi alli giardini, horti, canapali, sedimi e case come our a far e coglier fassine sotto li moroni dell'istessi ramaggi de moroni, et chi esporterà fassine dalli fassinieri altrui incorrerà nel bando di soldi cinque per ogni fassina.
29 Più chi taglierà bussonate nelle rippe chiudenti li beni d'altri incorrerà nel bando di livre due oltre il bando di soldi cinque per ogni fassina, il simile alli accompratori.
30 Più chi esportarà assi, travi, chidi, lame di ferro attorno li ponti communi o di qual si voglia particolare, come altrsì a gli ussi e muraglie di che sorte si siano incorrerà nel bando di livre tredici per ogni vlta et il simile agli accompratori.
31 Più ognuno che coltivarà beni suoi proprii o quelli farà coltivare vicino a quelli d'altri particolari seminati di biado, marsaschi o altro non potrà coltivando danneggiare li beni del vicino sotto pena di livre due, non potrà però in questo caso il camparo accusare senza ordine del padrone o sii danneggiato.
32 Più chi farà strada o sia via nuova con carro e bovi o vache ne beni d'altrui incorrerà nel bando di livre tre come pure con qual si voglia altre bestie.
33 Che nissuno possa dar fuoco a bussonate, rippe e stobbie sovra beni altrui a pena di livre tre, oltre il danno che potessero causare, potrano ben si ciò fare ne beni loro proprii purchè non portino danno a vicini a pena del ristoro de danni et di dette livre tre.
34 Più chi zapparà o farà teppe ne pratti d'altri per far fiche o qual si sia altra cosa, come anche chi farà fiche a traverso de fossi tanto pescatori che altri incorrerà in bando di livre due per caduna et per caduna volta che contraverano.
35 Più chi si pigliarà l'acqua e quella levarà dalli altrui prima dell'hora e tempo prefissoli dal praero o come sarà stabilito dall'uso incorrerà nella pena d'un scudo d'oro per ogni volta e ricusando d'accettar l'acqua all'hora stabilita non potrà più pigliarla sin a suo tempo sotto detta pena, dovrà pertanto il praero dar et assignar l'acqua a caduno particolare a suo luogo fedelmente senza partialità sotto pena d'uno scudo d'oro per ogni volta che perturbasse l'uso e stile tralasciando uno per assignarla all'altro oltre il danno che dovrà pagare a terzi danneggiati, nella qual pena incorrerano quelli che haverano ricevuta l'acqua et coadiuvato a tal perturbamento contro il consueto e fuori de giorni soliti.
36 Che nissuno possa prender terra nelle strade publiche et nelle rippe delle medeme che possi causar danno ad esse sotto pena di soldi dieci per ogni carata e ristoro del danno.
37 Più che nissuno possi romper alcuna strada facendo acqueroli a traverso sotto pena di far riparar la strada a sue spese et per caduna volta livre sei.
38 Più chi sarà ritrovato nelle strade publiche et vicinali et in qual si voglia altro luogo del luogo e fini non possidente beni, e senza registro con bosco, herbe, fieno et di che sorte si siano di frutti si potrà liberamente accusar et incorrerà nel bando di livre sei per ogni volta, oltre il bando portato per la quantità e qualità de frutti ritrovatili.
39 Più che ciascheduno forestiere nel presente luogo che altrove habitante non possidendo beni stabili in questo luogo delinquendo di sua persona o con bestiami di che sorte si siano come ne cappi sovrascritti incorrerà nel doppio bando stabilito a particolari et quanto a bestiami di livre due per caduno.
40 Più chionque sarà ritrovato a dannegiar si in persona che con bestiami si ne beni de padroni che in quelli di communità di notte tempo incorrerà nel doppio bando prescritto, come pur quanto alle bestie senza guardia anche nel doppio, et quanto all'asportar de frutti di notte d'un scudo d'oro di più del portato per li frutti che se li ritrovarano et per caduna volta e per caduna.
41 Più chionque sarà ritrovato a dannegiare nel modo sovra espresso nelli beni di S.E. signor padrone di questo luogo signor marchese Priero incorrerà nel doppio bando suddetto e di notte altro doppio.
42 Più che ogni bovaro ritrovato in giorno di festa comandata a gionger bovi e carro senza licenza del signor parocho incorrerà nella pena di livre due, come pur chi lavorarà in dette feste comandate senza licenza come sopra incorrerà nella pena di livre sei et ciò per caduna et per caduna volta oltre la pena imposta dal detto parocho.
43 Più ritrovandosi qualche bovaro che vadi sopra il carro passando per il presente luogo cioè per le strade o sia in ruate d'esso, e non vadi avanti li suoi buoi e carro incorrerà nel bando di livre due per caduna volta.
44 Più chionque vacharo, porcaro o conducente bestiami in pastura sarà ritrovato con apiotti, falcette, et altri instomenti simili da taglio alla campagna, incorrerà nel bando di livre una per ogni volta oltre la perdita del prohibito instromento.
45 Più che il macellaro debba dar e far a ognuno suo giusto peso et osservare in tutto e per tutto la capitulatione che di tempo in tempo passarà con la communità per il fatto del macello sotto pena d'un scudo d'oro per ogni volta che usarà frode nel peso e distributione della carne.
46 Più che li hosti, tavernieri e revendaroli debbano tener e dar le misure e pesi giusti a pena di livre tre per caduna volta e per caduna misura e pezo mancante et non giusti.
47 Più che nissuno tanto del presente luogo quanto forastiere e simili potrà accomprar all'ingrosso qual si sia sorte di robbe e frutti che si portano di quando in quando a vender in questo luogo in qual si voglia giorno prima che vi sian spirate due hore doppo l'arivo e scaricamento d'essi sotto pena d'una livra per ogni somata.
48 Più chi sarà ritrovato in danno e ne tempi e beni come sopra resta specificato oltre il bando stabilito per ogni contraventore s'intenderà sempre esser l'accusato incorso in altrettanto di emenda qual sarà in facoltà del padrone de beni danneggiati d'essigerla, quittarla o cederla a chi meglio le parerà, oltre suoi danni per la cui consequtione dovrà preceder l'estimo de terzi et esperti.
49 Più non sarà lecito ad alcuno di giuocare alle carte sotto l'alla a pena d'un scudo d'oro per caduno.
50 Più scoprendosi il camparo deputato dalla presente communità o chi si sia de conservatori della campagna contravenghi al suo officio con componer et aggiustar accuse come altresì che ricevi premio da particolari al fine di non esser accusati incorrerà nel bando e pena di due scudi d'oro oltre la sospensione.
51 Si dichiara che ne sovrascritti bandi e pene il padre sia tenuto per il figlio, il padrone per il servitore et il padrone di casa per l'affittavolo.
52 Si dichiara che il bando e pena de li sovrascritti cappi s'esigerà come sovra resta espresso et quanto all'accuse che verranno fatte da campari di communità si dovrà applicare un terzo all'istessi campari et il resto all'officio di questi luogo.
54 Più si dichiara che oltre del camparo o custode deputati dal Conseglio sia lecito ad ognuno tanto ne beni loro proprii che altrui de particolari registranti come pur li particolari danneggiati d'accusare, et saranno tenuti secreti, et fatta l'accusa e datta all'officio si darà e mandarà fra tre giorni conforme al statuto.
55 Più che venendoli qualche oppositoni all'accuse fra il termine del tiletto possi l'accusato far chiamar avanti il signor castellano li signori decrettatori deputati o deputandi dalla presente communità in contraddittorio del camparo o accusatore per la risolutione d'esse accuse.
Ad ogn'uno sia manifesto si come l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per ordinato del giorno di hoggi ha confirmato li sovrascritti bandi già formati dalla communità in tutto e per tutto come in essi si legge, mandando e ordinando ad ogni uno di quelli osservare e far osservare sotto le pene in essi prescritte alla forma e mente de statuti del presente luogo in osservanza de quali si salva raggine di poter aggionger o diminuir quando buono le parerà a secondo la contingenza de casi, perciò s'inthima e nottifica a tutti il contenuto in essi acciò all'avvenire non ne possino prettender d'ignoranza mandando li presenti publicarsi e affiggersi alli luogo e modo soliti. In mia fede Pancalieri li dieci sette di maggio 1699.
Costa secretaro d'ordine del Conseglio.
Ad ogn'uno sia manifesto che l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per ordinato del giorno d'hoggi ha confirmato li sovrascritti bandi in tutto e per tutto come in essi si legge massime il cappo 39 con nova dichiaratione che qual si voglia forestiere sarà ritrovato a pascolare nel presente finaggio incorrerà nel doppio come sovra, mandando ad ognuno di quelli osservare sotto le pene in essi prescritte con le conditioni come sovra inthimando in tutto ad ogn'uno acciò all'avvenire, per ordine publicarsi a Pancalieri li 21 maggio 1700.
Costa secretaro d'ordine del Conseglio.
Ad ogn'uno sia manifesto che l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per ordinato del giorno d'hoggi ha confirmato li sovrascritti bandi campestri in tutto e per tutto come in essi si legge perciò mandando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene in essi prescritte mandando publicarsi acciò.In fede Pancalieri li 5 aprile 1701.
Costa secretaro d'ordine del Conseglio.
Ad ogn'uno sia manifesto che l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per ordinato del giorno d'hoggi ha confirmato li sovrascritti bandi campestri in tutto e per tutto come in essi si legge mandando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene in essi prescritte, e li medemi publicarsi.
In fede Pancalieri li 8 aprile 1702.
Costa secretaro d'ordine del Conseglio.
Ad ogn'uno sia manifesto che l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per ordinato delli dieci otto ha confirmato li sovrascritti bandi campestri in tutto e per tutto come in essi si contiene, mandando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene in essi prescritte, e li medemi publicarsi e affigersi.
In fede Pancalieri li 24 marzo 1703.
Ad ogn'uno sia manifesto che l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per ordinato del giorno d'hoggi ha cofirmato li sovrascritti bandi campestri in tutto e per tutto come in essi si legge, mandando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene in essi prescritte e li medemi publicarsi e affiggersi.
In fede Pancalieri li 20 agosto 1704.
Costa secretaro.
Ad ogn'uno sia manifesto che l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per odinatodelli diciannove corrente ha confirmato li sovrascritti bandi campestri in tutto e per tutto come in essi si contiene mandando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene in essi prescritte e li medemi publicarsi e affiggersi.
In fede Pancalieri li 20 giugno 1705.
Costa secretaro.
Ad ogn'uno sia manifesto che l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per ordinato delli cinque corrente ha confermato li bandi campestri in tutto e per tutto come in essi si contiene mandando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene infrascritte e li medemi publicarsi e affiggersi.
In fede Pancalieri li 20 giugno 1705.
Costa secretaro.
Rellatione.
L'anno del Signore mille sette cento cinque alli ventiquatro del mese di giugno in Pancalieri a me della communità di detto luogo secretaro ha rifferto Guglielmo Mellano messo del medemo luogo giurato haver lui hoggi festa della natività di San Giovanni Battista sovra la piazza publica di detto luogo e luogo solito nel sortir del popolo dalla messa granda letto mio dettame ad alta sua e intelligibil voce di crida di parola in parola publicati ........... manifesto e bandi campestri, ivi inthimando, inhibendo e prohibendo in tutto e per tutto come in essi si contiene et in segno di vera oublicatione haverli affissi e lasciati al solito pilastro di detta piazza sino circa l'hora vinitidue, alla presenza delli illustrissimi Vincenzo Bonaudo e Giovanni Gamba ambi di detto luogo testimonii richiesti et adhibiti. Dat(um).
Costa secretaro.
Ad ogn'uno sia manifesto si come l'ordinario Conseglio dell'illustre communità del presente luogo per l'ordinato del giorno d'hoggi ha confirmato li sovrascritti bandi in tutto e per tutto come in quelli si contiene, mandando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene prescritte e li manda publicarsi e affiggersi. In fede Pancalieri li 24 giugno 1706.
Bonaudo secretaro.
Rellatione.
L'anno del Signore mille sette cento sei et alli vinti quattro del mese di giugno in Pancalieri a me nodaro collegiato di questo luogo e secretaro dell'illustre communità di questo luogo ha rifferto Guglielmo Mellano messo giurato di questo luogo haver lui hoggi giorno festivo di San Giovanni Battista nell uscir il popolo dalla messa grande sovra la piazza publica all'albo pretorio solito ad alta et intelligibil voce sotto il dettame di me suddetto secretaro di parolla in parolla publicati li sovrascritti bandi campestri e manifesto intimando, inhibendo e prohibendo in tutto e per tutto come in essi si contiene et in segno di vera publicatione hannoli affissi al luogo solito et ivi lasciati da detta hora della messa grande sino doppo il vespro et un'hora doppo uscito il popolo dal vespro alla presenza delli illustrissimi Thomaso Andrea Ghigo et Giò Francesco Galeasso di questo luogo testimonii richiesti et astanti. In fede. Dat.
Bonaudo secretaro.
Ordinato con altro bando per l'osservanza delle feste di precetto.
Ad ogn'uno sia manifesto si come l'illustre communità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario tenuto sotto li vinti tre ottobre in esecutione dell'editto regio del 29 giugno scorso interinato dalli eccellentissimi Magistrati di Senato, e Camera, e ......... di Monsignor Arcivescovo concernenti il stabilimento perpetuo dela sollennizatione della festa della Natività di Maria Vergine con la processione che annualmente, per l'osservanza della festa dell'Immacolata concezione et per tutte le feste di precetto ........... massime della liberatione dall'assedio de francesi alla Città di Torino ha ordinato aggiongersi come si aggionge per bando che chi contraverrà in qual si sia modo all'osservanza delle feste di precetto e travaglierà in detti giorni debba incorrer come dichiara incorso nella pena di due scudi d'oro essendo con bestie et senza bestie di uno scudo d'oro per cadun contraventore in caduna volta applicabili cioè un terzo all'accusatore et gli altri due terzi all'officcio salvo prima habbino ottenuta licenza dal molto Reverendo sig. Piovano.
Havendo nel resto per detto ordinato confirmato li sovrascritti bandi campestri in tutto e per tutto come in essi si contiene mandando quelli publicarsi ad esclusione d'ignoranza acciò venghino osservati sotto le pene in essi contenute. In fede. Dat. Pancalieri li vinti quattro ottobre mille sette cento sette.
Bonaudo secretaro.
Relatione di publicatione.
L'anno del Signore mille sette cento sette et alli trenta del mese di ottobre in Pancalieri a me sottoscritto nodaro e secretaro dell'illustre communità del presente luogo rirrerisca Guglielmo Mellano messo giurato di questo luogo haver lui hoggi giorno di festa di domenica sovra la piazza publica di detto luogo, e luogo solito nel sortir il popolo dalla messa grande sotto mio dettame ad alta et intelligibil voce di crida di parolla in parolla publicati i bandi campestri sovrascritti inthimando, prohibendo et inhibendo in tutto e per tutto come in essi si contiene et in segno di vera publicatione haverli affissi e lasciati al solito pilastro di detta piazza sino al tramontar del sole alla presenza di molte persone e massimamente dell'illustre Giò Francesco Galeasso et Thomaso Andrea Ghigo di questo luogo testimonii.In fede Pancalieri li 30 ottobre 1707.
Bonaudo secretaro.
Ordinato e manifesto.
Ad ogn'uno sia manifesto si come l'illustre communità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario tenuto sotto il giorno d'hoggi quindeci luglio 1708 ha confirmato tutti li sovrascritti bandi in tutto e per tutto come in quelli si contiene ordinando ad ogn'uno di quelli osservare sotto le pene in essi rispettivamente contenute et a questo effetto publicarsi ad esclusione d'ignoranza. In fede Pancalieri li 15 luglio 1708.
Bonaudo secretaro.
Rellatione di publicatione.
L'anno del Signore mille sette cento otto et alli vinti due del mese di luglio in Pancalieri a me sottoscritto secretaro di detta communità ha rifferto Guglielmo Mellano messo giurato di detto luogo haver lui hoggi giorno di domenica sovra la piazza publica di detto luogo al solito pilastro nel sortir il popolo dalla messa grande ad alta et inteligibil voce di crida di parolla in parolla a dettame di me stesso secretaro publicati li sovrascritti bandi inthimando, prohibendo et inhibendo in tutto e per tutto come in essi si contiene, et in segno di vera publicatione haverli affissi al solito albo pretorio e lasciato sino circa le hore vinti due di detto giorno alla presenza di molte persone et massimamente delli sigg. Giò Paolo Morosino, et Thomaso Andrea Ghigo testimonii. In fede.
Bonaudo secretaro.
Altro manifesto con aggionta alli suddetti bandi.
Ad ogn'uno sia manifesto come l'illustre communità del presente luogo per mezo del suo Conseglio ordinario tenuto sotto li diciassette marzo nove e ventiquattro giugno ha confirmato tutti li sovrascritti bandi et massimamente quello fatto per l'osservanza delle feste di precetto come sopra detto li 23 ottobre 1707, havendo aggionto alli medemi bandi li seguenti.
Cappo 57 - Che nissuno de particolari di questo luogo ne habitanti de revendarolli e pessigarolli possa comprar all'ingrosso per retrovender alcuna sorte di robbe che si porteranno in questo luogo per vendersi sino passate hore tre doppo che saranno esposte in vendita, pendenti quali possino tutti li particolari servirsi per loro uso proprio e di loro famelie sotto pena alli suddetti compratori all'ingrosso, revendarolli d'un mezo scudo d'oro et della perdita della robba applicandosi dette pene un terzo all'officio et gli altri due terzi all'arbitrio di detta communità con dichiaratione che li vendenti dette robbe cioè frutti, butirro, pane, e altre robbe non potranno mai augumentar il prezzo d'esse robbe a chi vorrà comprar al minuto di più di ciò si sarà cominciato una volta anchorchè spirate dette hore tre sotto la suddetta pena.
Cappo 58 - Chi rivelerà al fisco di questo luogo qualche furto, insolenza, o eccesso consimile secreto e ne darà prova almeno semipiena guadagnerà uno scudo d'oro per caduna volta da detta communità, qual gli verrà subito pagato dalli sigg. sindici e sarà tenuto secreto detto denonziatore.
Mandando detta consegnatione a chi si sia d'osservar tutti detti bandi sotto le pene ivi contenute e quelli publicarsi acciò nissuno possa pretender d'ignoranza. In fede Pancalieri li 25 giugno 1709.
Bonaudo secretaro.
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