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Descrizione

Nell'anno del Signore mille sei cento ottanta otto et alli ventuno di marzo in Pancalieri nella torre del commune e stanza solita radunarsi il Conseglio ordinario d'esso luogo il qual ivi d'ordine et consenso dell'illustre Giò Francesco Bonaudo luogotenente nell'offizio presente e luogo per illustrissima et eccellentissima Camera dei Conti di S. A. R. convocato et congregato et precedente il suono della campana conforme al solito et citationi verbali fatte per Guglielmo Melano messo giurato così rifferente, sono intervenuti gli infrascritti
Nicolao Moa
Giò Batta Libra
Pietro Cerrato
Tomaso Capello
Giò Stefano Gamba
Bartolomeo Ferrero
Giò Francesco Morosino
Francesco Piasenta
Giò Antonio Binello
Filiberto Masino
Pietro Marion
Francesco Capello
tutti conseglieri e registranti di questo publico eccedenti delle tre parti le due dell'ordinario Conseglio di questo publico et tutta l'università del presente luogo rapresentanti. Quali signori sovra congregati conocendo molti abusi che cotidianamente corano alla campagna nell'usurpatione d'altrui frutti e vetovaglie a danno notabile de possidenti beni in questo territorio et quanto sia importante e necessario per benefficio publico la conservatione di quella con la confirmatione de bandi campestri de quali ne resta all'arbitrio giuditio del Conseglio ordinario di questo publico conforme alli soliti stattuti di questo luogo quali inseguendo volendo provederli opportunamente affinchè ogn'uno possi guolder il suo. Perciò ivi tutti unanimi e concordi et nessuno di luoro discrepante hanno imposto et ordinato alli contraventori gl'infrascritti bandi.
Primo per ogni bestia bovina, cavallina e porchina offendenti nelli pratti incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna et in caduna volta et senza guardia il doppio.
2 Più per ogni bestia come sopra offendenti nelli alteni e nelli biadi et marsaschi incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna e in caduna volta et senza guardia il doppio quantonque li alteni non seminati.
3 Più per ogni troia danegiante nelli orti et alteni in tempo delle ughe e nelli biadi et marsaschi il doppio et quanto alli porchi condotti dal porcharo commune incorrerà solo di soldi due per caduno, prohibendo al medesimo di condur troie sotto detta pena di livre due.
4 Più chi di notte tempo sarà ritrovato o si haverà piena nottitia e giustificatione che si habbi condotto o far condur cavalli o qual si voglia sorte di bestie a pascolare ne pratti, trifogli o altrui beni incorrerà nel bando d'un scudo d'oro per ogni bestia in caduna volta.
5 Più che nessuno possa tener capre e quelle far condur in pastura sotto pena di livre tre per ogni capra et ritrovate a danegiare massimamente le vitti oltre il bando la perdita d'esse et per ogni pecora danegiante come sovra soldi dieci e nelle vitti il doppio.
6 Più ogn'uno che coltiverà beni suoi proprii o quelli farà coltivare vicini a quelli d'altri particolari seminati di biade, marsaschi o altri non potrà coltivando danegiare li beni del vicino sotto pena di soldi vinti.
7 Più chi farà strada o via nova con carro e buoi o vache ne beni d'altri incorrerà nel bando di livre due.
8 Più chi sarà trovato a pigliar foglia d'altrui moroni incorrerà nel bando cioè per ogni cavagnata o simile di livre tre, per ogni sacho di livre otto et di più a ratta, di notte il doppio oltre l'emenda e danni.
9 Più chi esportarà, caverà o pur tagliarà nelli altrui beni arbori frutiferi cioè viti, pomi, moroni, noci, persici et qual si voglia altra sorte di arbori simili incorrerà nel bando cioè di grocessa di mezzo del bratio di livre due, di grocessa del bratio d'uno scudo d'oro per caduna pianta et di maggior grocessa a ratta.
10 Più chi esportarà d'altrui horti e giardini qual si sia frutto in quelli esistenti incorrerà nel bando di livre tre per ogni volta havutto anche risguardo alla quantità , quanto alli giardini et quanto alli horti alla campagna di soldi cinque per caduna cesta di cauli et per cento agli o cipole di livre due.
11 Più chi esportarà fascine reposte per siepi alli giardini, horti, canapali, sedimi e case incorrerà nel bando di soldi cinque per caduna oltre l'emenda.
12 Più chi esportarà canapa tanto verde che seca incorrerà nel bando per ogni massa di una livra per caduna.
13 Più chi esportarà d'altrui beni biado verde incorrerà nella pena di soldi cinque per ogni pugnata et essendo maturi con le spiche di soldi cinque.
14 Più chi sarà ritrovato batter borle in campagna reponendo sotto linzoli o in qual si voglia altra forma incorrerà nel bando di una doppia per ogni volta.
15 Più chi sarà ritrovato esportar giavelle di grano, fave, legumi e marsaschi di qual si voglia sorte incorrerà nella pena di livre due per ogni giavella et essendovi maggior quantità a ratta.
16 Più chi mesonarà nelle giavelle senza particolare licenza de padroni incorrerà nel bando di livre due per ogni volta et esportando spichi si regolarà come al già detto cappo.
17 Più chi sarà ritrovato a coglier fagioli, fave e legumi incorrerà nella pena di una livra per ogni volta oltre il bando della quantità.
18 Più chi sarà ritrovato entrar nelli altrui alteni dal primo giorno di agosto e sin che le ughe sarano in campagna incorrerano nel bando di livre due et esportando o pigliando ughe incorrerà nel bando di soldi due per ogni ugha oltre il suddetto.
19 Più che non sia lecito ad alcun di vendemiare le ughe prima che sia ordinato dal presente Conseglio sotto pena di livre otto.
20 Più chi sarà ritrovato a coglier qual si voglia sorte di frutti di notte tempo incorrerà nel bando di uno scudo d'oro oltre il bando stabilito attorno la quantità d'essi.
21 Più chi sarà ritrovato a coglier nelli altrui beni pomi, noci, persici et ogni altra sorte di frutti incorrerà nel bando di soldi cinquanta per ogni cento noci, persici et per ogni frutto simile et pigliandone in quantità a ratta.
22 Più chi sarà ritrovato a sbatter o far cadere con qual si voglia sorte d'instromenti dalli altrui arbori si già detti frutti incorrerà nel bando di soldi dieci oltre il bando stabilito attorno la quantità de medemi frutti et ascendendo sovra gli istessi arbori e trovato nell'atto di far cader dall'arbore l'istessi frutti incorrerà nel bando di livre quatro per ogni volta et di notte il doppio.
23 Più chi sarà ritrovato coglier giande sotto le roveri d'altrui incorrerà nel bando di soldi cinque per ogni cesto et essendo di più a ratta, e ritrovato a farla cader a terra con qual si sia cosa incorrerà nel bando di livre due per ogni volta oltre il bando portato dalla quantità delle giande sovra stabilito et ascendendo sovra l'arbore nel bando di livre due.
24 Più chi tagliarà herba ne pratti altrui per ogni facio o sacata o quantità simile incorrerà nel bando di livre tre et di più a ratta e di notte il doppio.
25 Più chi esportarà dalli pratti altrui fieno già segato incorrerà nel bando per ogni facio o sacata o bratiata di livre tre e più a ratta et di notte il doppio.
26 Più chi esportarà dalli alteni e beni d'altri qual si sia sorte di broppe tanto verdi che seche incorrerà nel bando di livre due per caduna broppa di morone o castagna et per ogni altra sorte di soldi dieci.
27 Più chi taglierà ne beni altrui che del commune roveri e qual si sia altra sorte d'arbori di grocessa della gamba incorrerà nel bando di livre tre, di grocessa del bratio di soldi trenta, di grocessa di un ramasso di soldi vinti per ogni pianta et di più della gamba a ratta et essendo arbore o rovere di meza bratiata di livre quattordeci et essendo atti a far travi o somari per le fabriche di doppie due per ogni pianta nel qual bando incorrerano quelli che accomprano.
28 Più chi tagliarà o esportarà qual si sia sorte di broppe di salice, verna o olmo e di che sorte si sia incorrerà nel bando di livra una per ogni broppa et per ogni pallo soldi dieci, per ogni perticha soldi vinti, per ogni ramasso soldi cinque.
29 Più chi tagliarà branchi si verdi che sechi sopra altrui arbori incorrerà nel bando di soldi dieci per ogni branco di grocessa della gamba e di più o meno a ratta e ritrovato sopra l'arbore a scaricarlo di livre tre per ogni volta.
30 Più chi esportarà dalli fassinari altrui incorrerà nel bando di soldi cinque per ogni fassina et dalli alteni o altri beni altrui di soldi cinque per caduna fassina, il simile alli accompratori et di notte il doppio.
31 Più chi tagliarà fassine e boschi come sovra specificati tanto ne beni de particolari quanto in quelli di comunità incorrerà nel bando sovra prescritto attorno la quantità e qualità d'essi boschi.
32 Più chi sarà ritrovato esportar d'altrui beni, boscho si verde che seco incorrerà nel bando per ogni fascio di soldi vinti, per ogni somata di livre tre, per ogni carata di livre otto.
33 Più chi esportarà assi, travi, chiodi, lame di ferro dalli ponti comunali et di qual si sia particolare come ..... e muraglie di che sorte si siano incorrerà nel bando di livre tredici per ogni volta et il simile alli accompratori.
34 Più che nessuno possa coglier baravallo nelli alteni altrui stante le ughe in campagna sotto pena di livre tre per ogni volta.
35 Più chi tagliarà bussonate nelle rippe echiudenti li beni d'altri incorrerà nel bando di livre due oltre il bando di soldi cinque per ogni fasina.
36 Più chi zapparà o farà teppe ne pratti d'altri per far fiche o qual si sia altra cosa incorrerà nel bando di livre una per ogni volta.
37 Più chi si pigliarà l'acqua e quella levarà dalli altri prima dell'hora e tempo prefissati dal praero o conforme sarà stabilito dal uso incorrerà nella pena d'un scudo d'oro per ogni volta e ricusando d'accettarla l'acqua all'hora stabilita non possa più pigliarla sin a suo tempo sotto detta pena.
38 Più il praero doverà dare et assignare l'acqua a caduno particolare a suo luogo fedelmente senza partialità alcuna sotto pena d'uno scudo d'oro per ogni volta che perturbasse l'uso e stille tralasciando l'uno per assignarla all'altro oltre il danno che dovrà pagar a terzi danneggiati nella qual pena incorrerano quelli che haverano riceputa l'acqua et coadiuvato a tal perturbatione contro il consueto e fuori de giorni soliti.
39 Più chi sarà ritrovato nelle strade publiche e vicinali et in qual si voglia altro luogo del luogo di queste fini non possidenti beni e senza registro con boscho, herbe, fieni e di che sorte si siano di frutti si potrà liberamente accusare et incorrerà nel bando di livre sei per ogni volta oltre il bando portato dalla quantità e qualità de frutti e robbe ritrovatoli.
40 Più chionque vacaro o porcharo o conducente bestiame in pastura sarà ritrovato con appiotti, falsette alla campagna incorrerà nel bando di soldi vinti per ogni volta .
41 Più scoprendosi il camparo deputato dalla presente communità o chi si sia dei conservatori della campagna contravvenghi al suo officio con componer et agiustar accuse com'altre si che riteni premio da particolare a fine di non esser accusati incorrerà nel bando e pena di livre quindeci oltre la sospentione.
42 Più che il macellaro debba dare e fare ad ogni uno suo giusto peso et osservare in tutto e per tutto la capitulazione che di tempo in tempo passarà con la communità per il fatto del macello sotto pena d'un scudo d'oro per ogni volta che usarà frode nel peso e distributione della carne et similmente a qual si voglia revendarolo in questo luogo che usasse frode nel peso.
43 Più che nessuno del presente luogo quanto forestiere e massimamente revendaroli o simile potrà accomprar all'ingrosso qual si sia sorte di robbe e frutti che si portano a vender in questo luogo in qual si voglia giorno prima che sia spirata un hora dall'arivo sotto pena di livre due.
44 Più chi tagliarà venghi de salici altrui incorrerà nel bando di una livra per ogni masso o sii fassina ordinaria et essendo più o meno a ratta et di notte il doppio.
45 Più ciascheduno forastiere si nel presente luogo che altrove habitante non possidente beni stabili in questo luogo dellinquendo di sua persona o con bestiami di che sorte si siano come ne cappi sovrascritti incorrerà nel bando prescritto alli particolari, et quanto alli bestiami trovandosi in danno senza guardia il doppio e di notte anche il doppio, tanto ne pascoli che beni de terzi et anche il simile a quelli che comprarano frutti o altre robbe da simili persone.
46 Più chi sarà ritrovato a far fasine, a coglier ramaggi sotto li moroni et dalli istessi ramaggi de moroni incorerà nella pena di soldi cinque per ogni fasina.
47 Più chi sarà ritrovato a danneggiare nel modo in caduno de sovrascritti cappi stabilito nelli beni del castello incorrerà nel doppio bando de sudetti stabiliti et di notte il doppio.
48 Più chi sarà ritrovato in danno come già si vede specificato oltre il bando stabilito per ogni contraventore si intenderà sempre esser l'accusato incorso in altro tanto di emenda qual sarà in facoltà del padrone de beni daneggiati di essigerla o cederla a chi meglio le parerà oltre suoi danni per la cui consequtione doverà procedere l'estimo de terzi et esperti e s'intenderà sempre in ogni caso sudetto sendo di notte il doppio.
Qual si dovrà aplicare cioè quanto alle accuse che verrano fatte da campari di comunità un terzo all'istessi campari, altro terzo al chiavaro et altro terzo al castellano e giudice. Non sarà però lecito ad alcuno di accusare sovra li beni de particolari registranti a riserva del camparo o custode deputati dal Conseglio o pure dalli istessi particolari daneggiati et fatte le accuse si esseguirano conformemente al solito.
49 Più si dechiara che ne sovrascritti bandi e pene il padre sia tenuto per il figlio, il padrone per il servitore et il padrone di casa per l'affittavolo.
50 Più che venendoli fatte qualche oppositione alle accuse fra il termine del tiletto sarà carigo et incombenza dell'accusato di far chiamar avanti il signor castellano li decretatori deputati dal Conseglio et in contradittorio del camparo, custode o accusatore per la risolutione d'esse accuse, quali sovrascritti bandi il presente Conseglio ha mandati et manda quelli osservarsi nell'istessa forma, mente e tenore de sovrascritti cappi sin che venghi dal medemo ordinato quali in osservanza de soliti stattuti di questo luogo si salva raggione di poter quelli aggionger o diminuir quando bono le parerà si et come in havenire si convenirà le contingenze de casi, et in tanto, e sinchè altrimenti venghi dal medemo Conseglio novamente provisto rimanendo li sovrascritti fermi et in luoro osservanza mandando quelli publicarsi affinchè nessuno possa pretender d'ignoranza.Dat(um).
51 Più che nessun bovaro tanto del presente luogo che forastiere possa passar nella piazza del presente luogo star sovra il carro et che habbi at andar avanti suoi bovi ov'anche per evitar l'offesa ad alcuno alla pena di soldi vinti.
52 Più chi sarà ritrovato con bovi o vache nelle strade vicinali o carraroli ove si trova dall'uno o dall'altro campo seminato di qual si voglia frutti senza esse bestie li muselli incorerà nel bando di soldi dieci .....
Giò Francesco Bonaudo luogotenente con protesta di non pregiudicar alle ragioni del fisco.
Nicolao Moia.
Confirmatione dei bandi campestri del 28 marzo 1690
Confirmatione de bandi campestri li 28 marzo 1690 da publicarsi per Guglielmo Mellano messo giurato. Più il presente Conseglio informato delli mali trattamenti l'usa huoggi alla campagna nel guasto di quella e dessideroso il presente Conseglio di provvederli et a cui affetto informato delli bandi di già dal Conseglio per fal fatti provisti alli vinti uno di marzo et quelli in tutto e per tutto hanno confirmati e confirmano senza nessuna modificatione, restrizione ne limitazione et mandando quelli doversi nel modo e forma che si ritrovano pubblicare et osservare in tutti suoi cappi.
Effetto per l'ossevanza di quelli manda a signori sindici di provvedersi di curare alla campagna et volendo anche il presente Conseglio oviar ad ogni abuso circa la consequtione de bandi suddetti hanno elletti e deputati per decretatori conforme al solito li nobili signori Nicolao Recipello, Giò Antonio Trinello et a quelli se gli conferisse ogni autorità .......... .
Più li suddetti signori sindici rifferiscano di haver fatto far il opportuni proclami per le curationi delle bealere con sui brassi et indi far la destributione a suoi debiti tempi dell'aqua alle praderie di questo luogo et in ......... da quali vi sono intervenuti li licitatori con li partiti che qui al presente Conseglio si rattificano et instano al presente Conseglio di provederli come meglio et .......... et detti signori sovra congregati tutti unanimi informati a pieno delli partiti fatti dalli licitatori per la curatione delle bealere condotta e distributione dell'aqua alle praderie di questo luogo e cioè delle reggioni della strada di Vigone e di Villafranca ................ che alla qualità delle persone delli licitatori e trovato maggior utile al publico alli possessori de pratti in dette reggioni di rimetter et delliberare tali pradarie a Giò Batta Vacotto, Francesco Fà, Giovanni Davico ................... nell'anno hor scorso .................. così essi signori congregati hanno delliberato et delliberano le suddette pradarie alli suddetti Vacotto, Fà, Davico, ivi et presenti et accettanti, promettendo di far le curationi delle bealere e brassi suoliti indi condur e destribuir l'aqua alli possessori de pratti in dette reggioni ............................. come si deve et come dispongono li capitoli per tal fatta fatti e publicati ............................. da osservarsi finienti per ultimo dicente et finaliter et massimamente per la curatione della bealera delli ratti della strada di Vigone con esporli almen cento lavoranti ove l'urgenza così richiedesse e finaliter far tutto ciò si deve da bon padre di famiglia mediamente il prezzo cioè alli pratti della strada di Villlafranca di soldi cinque per caduna giornata et quelli della strada di Vigone di soldi dieci anche per caduna giornata da pagarsi da tutti li possedenti pratti in dette reggioni conforme al solito et per maggior osservanza di quanto sovra li suddetti Giò Batta Vacotto, Francesco Fà et Giovanni Davico hanno presentato e presentano il luoro sigurtà mastro Giovanni Lorenzone del fu Lorenzo ivi presente ................... fideiussione costituendoci principal debitore et osservatore di quanto sovra con le renontie solite et qual sigurtà li suddetti Vacotto, Fà et Davico hanno promesso rillevare indenne et illeso della presente fideiussione e a questo tutti li suddetti contraenti hanno promesso e promettono osservare sotto obbligo de beni presenti e futuri et giuramento per essi Vacotto, Fà e Davico principali, et Lorenzone sigurtà, prestato, toccate, renontie et altre clausole in ciò necessarie et opportune del che et testimoniali.
M. Cedrino Castellano.
Segno di detto Francesco Fa
Segno di detto Vacotto
Segno di detto Giovanni Davico
Segno di detto medemo Giovanni Lorenzone.


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