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01 aprile 1685, manoscritto
01 aprile 1685, manoscritto
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Descrizione
L'anno del Signore corrente mille seicento ottantacinque et al primo giorno di aprile in Pancalieri nella torre del commune et stanza solita redunarsi il Conseglio ordinario di questo publico il qual ivi d'ordine e consenso dell'illustre Sig. Giò Mauritio Bonamico Castellano e Giudice ordinario di questo luogo per me convocato e congregato et precedente il suono della campana conforme al solito et citationi verbali fatte per Franco Morino messo giurato di questo luogo così refferente sono intervenuti gli infrascritti:
Filiberto Masino et Antonio Ferrero sindici
Nicolao Moa
Pietro Appò
Giò Batta Mora consegliere registrante
Giò Batta Tesio
notaro Giò Francesco Oddono
Giò Batta Audifredi
Guglielmino Chialva
Giò Batta Libra
Giò Francesco Morosino
notaro Giò Francesco Bonaudo
tutti sindici e conseglieri e registranti di questo publico eccedenti delle tre del presente conseglio et tutta l'università.
Quali signori sovra congregati conocendo molti abusi che cotidianamente corano alla campagna nell'usurpatione d'altrui frutti e vetovaglie a danno notabile de possidenti beni in questo territorio et quanto sia importante e necessario per benifficio publico la conservatione di quella con la confirmatione de bandi campestri de quali ne resta all'arbitrio e giudicio del Conseglio ordinario di questo publico conforme alli soliti stattutti di questo luogo, quali inseguendo volendo provederli opportunamente affinchè ogni uno possi guolder il suo, perciò ivi tutti unanimi e concordi et nessuno di luoro discrepante hanno imposto et ordinato alli contraventori gli infrascritti bandi.
Primo per ogni bestia bovina, cavalina, e porchina offendenti nelli pratti incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna et in caduna volta et senza guardia il doppio.
2 Più per ogni bestia come sopra offendente nelli alteni e nelli biadi et marsaschi incorrerà nel bando di soldi dieci per caduna et in caduna volta et senza guardia il doppio.
3 Più per ogni troia danegiante nelli orti et alteni in tempo delle ughe et nelli biadi et marsaschi incorerà nel bando di una livra per caduno in caduna volta et senza guardia il doppio et quanto alli porchi condotti dal porcharo commune incorrerà solo di soldi due per caduno prohibendoli al medesimo di condur troie sotto detta pena di una livra per ogni troia.
4 Più chi di notte tempo sarà ritrovato o si haverà piena notitia e giustificatione che si habbi condotto o far condur cavalli o qual si voglia sorte di bestie a pascolare ne pratti, trafogli o altri beni di notte incorerà nel bando di livre sette per ogni bestia in caduna volta.
5 Più che nessuno possa tener capre e quelle far condur in pastura sotto pena di livre tre per ogni capra simile e ritrovate a danegiare massimamente le vitti oltre il bando la perdita d'esse et per ogni pecora danegiante come sovra soldi cinque e nelle vitti il doppio.
6 Più ogni uno che coltiverà beni soi proprii o quelli farà coltivare vicini a quelli d'altri particolari seminati di biade marsaschi o altro non potrà coltivando daneggiare li beni del vicino sotto pena di livre due, non potrà però il camparo acusare senza l'ordine del patrone o del danegiato.
7 Più chi farà strada, via nova con carro e bovi o vache ne beni d'altri incorerà nel bando di livre tre.
8 Più chi sarà trovato a pigliar foglia d'altrui moroni incorerà nel bando cioè per ogni cavagnata o simile di livre tre per ogni sacho di livre otto et di più a ratta di notte il doppio oltre l'emenda e danni.
9 Più chi esportarà, caverà o pur taglierà nell'altrui beni arbori frutiferi cioè viti, pomi, moroni, noci, persici et qual si sia altra sorte d'arbori simili incorrerà nel bando, cioè di grocessa di mezo del bratio di una livra, di grocessa del bratio di uno scudo d'oro per caduna pianta di maggior grocessa a ratta.
10 Più chi esportarà d'altrui horti e giardini qual si sia frutto in quelli esistenti incorerà nel bando di livre due per ogni volta havutto anche riguardo allla quantità quanto alli giardini et quanto alli horti alla campagna di soldi cinque per caduna cesta di cauli et per ogni cento agli o cipole di una livra.
11 Più chi esportarà facine reposte per siepi alli giardini horti, canapali, sedimi e case incorerà nel bando di soldi cinque oltre l'emenda.
12 Più chi esportarà canapa tanto verde che seca incorerà nel bando per ogni massa di una livra.
13 Più chi esportarà alcuni beni biado verde incorerà nella pena di soldi cinque per ogni pugnata et essendo maturi con le spiche di soldi cinque.
14 Più chi sarà ritrovato batter borle in campagna reponendo sotto linzoli o in qual si voglia altra forma incorerà nel bando di una doppia per ogni volta.
15 Più chi sarà ritrovato esportar giavelle di grano fave legumi e marsaschi di qual si voglia sorte incorrerà nella pena di livre due per ogni giavella et essendovi maggior quantità a ratta.
16 Più chi mesonarà nelle giavelle senza particolar licenza de padroni incorerà nel bando di lire due per ogni volta et esportando spighi si regolarà come al già detto cappo.
17 Più chi sarà ritrovato di coglier fagioli, fave o legumi incorerà nella pena di una livra per ogni volta oltre il bando della quantità.
18 Più chi sarà ritrovato entrar nell'altrui alteni dal primo giorno di agosto sin tanto che l'ughe sarano in campagna incorerano nel bando di una livra et esportando o pigliando ughe incorerà nel bando di soldi cinque per ogni ugha oltre il suddetto.
19 Più che non sia lecito ad alcuno di vendemiare le dette ughe prima che sia ordinato dal presente Conseglio sotto pena di livre otto.
20 Più chi sarà ritrovato a coglier qual si voglia sorte di frutti di notte incorerà nel bando d'un scudo d'oro oltre il bando stabilito attorno la quantità d'essi frutti.
21 Più chi coglierà nelli altrui beni pomi, noci, pesici, giande et ogni altra sorte di frutti incorrerà nel bando di soldi trenta per ogni (cento) pomo o noce persico et per ogni frutto simile et pigliandone in quantità a ratta.
22 Più chi sarà trovato a sbatter o far cader con qual si voglia sorte di instromenti dalli alberi li già detti frutti incorerà nel bando di soldi dieci oltre al bando stabilito attorno la quantità de medesimi frutti et ascendendo sovra gli istessi arbori e trovato nell'atto di far cader dall'arbore l'istessi frutti incorerà nel bando di livre quattro per ogni volta e di notte il doppio come sopra.
23 Più chi sarà ritrovato coglier giande sotto le roveri d'altrui incorerà nel bando di soldi cinque per ogni cesto et essendo di più a ratta e ritrovato a farla cader a terra con qual si sia cosa incorerà nel bando di livre due per ogni volta oltre il bando portato dalla quantità delle giande sovra stabilito et ascendendo sopra l'arbore nel bando di livre due.
24 Più chi tagliarà herba nei pratti per ogni facio o sacata o quantità simile incorerà nel bando di livre tre e di più a ratta di detta quantità e di notte il doppio.
25 Più chi esportarà dalli pratti altrui fieno già segato incorrerà nel bando per ogni fascio o sacata o bratiata di livre tre e più a ratta et di notte il doppio.
26 Più chi esportarà dalli alteni e beni d'altri qual si sia sorte di broppe tanto verdi che seche incorrerà nel bando di livre due per caduna broppa di rovere, morone o castagna et, per ogni altra sorte di ..... soldi dieci per caduno.
27 Più chi taglierà ne beni altrui che del comune roveri e qual si sia altra sorte d'arbori di grocessa della gamba incorrerà nel bando di livre tre, di grocessa del bracio di soldi trenta, di grocessa d'un ramasso di soldi vinti, per ogni pianta et di più della gamba a ratta, essendo arbore o rovere di meza braciata caduna livre quatordeci et essendo atti a far travi o somari per le fabriche di doppie due per ogni pianta, nel qual bando incorrerano quelli che accomprano.
28 Più chi tagliarà o esportarà qual si sia sorte di broppe di salice, verna , olmo e di che sorte si sia incorerà nel bando di una livra per ogni broppa e per ogni pallo di soldi dieci, per ogni perticha di soldi dieci per ogni ramasso di soldi cinque.
29 Più chi tagliarà branchi sì verdi che sechi sopra altrui arbori incorerà nel bando di soldi dieci, per ogni branco di grocessa della gamba e di più o meno a ratta e ritrovato sopra l'arbore a scaricarlo di livre tre per ogni arbore.
30 Più chi esportarà assi, travi, chiodi, lame di ferro attorno li ponti communi et di qual si sia particolare com'altre ... alli usci e muraglie di che sorte si siano incorrerà nel bando di livre tredici per ogni volta et il simile alli accompratori.
31 Più che nessuno possa coglier baravallo nelli alteni altrui stante l'ughe in campagna sotto pena di livre tre per ogni volta.
32 Più chi tagliarà bussonate nelle rippe e chiudenti li beni d'altri incorrerà nel bando di livre due oltre il bando di soldi cinque per ogni fasina.
33 Più chi zapparà o farà teppe ne pratti di altri per far fiche o qual si sia altra cosa incorerà nel bando di livre due per ogni volta.
34 Più chi si pigliarà l'aqua e quella tenarà dalli altri prima dell'hora e tempo prefissati dal praero o conforme sarà stabilito dal uso incorerà nella pena di un scudo d'oro per ogni volta e ricusando di accettarla l'aqua all'hora stabilita non potrà più pigliarla sin a suo tempo sotto detta pena.
35 Più il praero doverà dare et assignar l'aqua a caduno particolare a suo luogo fedelmente senza partialità alcuna sotto pena d'uno scudo d'oro per ogni volta che perturbasse l'uso e stile, tralasciando uno per assignarla all'altro oltre il danno che dovrà pagar a terzi daneggiati nella qual pena incorrerano quelli che haverano riceputa l'aqua et coadiuvato a tal perturbamento contro il consuetto e fuori de giorni soliti.
36 Più chi sarà ritrovato nelle strade publiche e vicinali et in qual si voglia altro luogo del luogo e fini non possidente beni e senza registro con boscho, herbe, fieni e di che sorte si siano di frutti si potrà liberamente accusare et incorrerà nel bando di livre sei per ogni volta oltre il bando portato dalla quantità e qualità de frutti e robbe ritrovatoli.
37 Più chionque vacaro o porcaro o conducente bestiami in pastura sarà ritrovato con appioti, falsette et altri instromenti simili da taglio alla campagna incorrerà nel bando di livre una per ogni volta oltre la perdita del prohibito instromento.
38 Più scoprendosi il camparo deputato dalla presente comunità o chi si sia de conservatori della campagna contravenghi al suo officio con componer et agiustar accuse com'altre si che riteni premio da particolari al fine di non esser accusati incorrerà nel bando e pena di livre quindeci oltre la sospensione.
39 Più che il macellaro debba dare e fare ad ogni uno suo giusto peso et ossevare in tutto e per tutto la capitulazione che di tempo in tempo passarà con la comunità per il fatto del macello sotto pena di un scudo d'oro per ogni volta che usarà frode nel peso e distributione della carne.
40 Più che nessuno del presente luogo quanto forestiere e massime revendaroli o simile potrà accomprar all'ingrosso qual si sia sorte di robbe e frutti che si portano di quando in quando a vender in questo luogo in qual si voglia giorno prima che si sia spirata un hora dall'arivo sotto pena di una livra per ogni somata.
41 Più chi tagliarà venghi de salici altrui incorrerà nel bando di una livra per ogni masso o sii fassina ordinaria et essendo più o meno a ratta e di notte il doppio.
42 Più che ciascheduno forastiere sì nel presente luogo che altrove habitante non possidente beni stabili in questo luogo dellinquendo di sua persona o con bestiami di che sorte si siano come ne cappi sovrascritti incorrerà nel doppio bando prescritto alli particolari et quanto bestiami trovati in danno senza custodia il doppio e di notte anche il doppio tanto ne pascoli che beni de terzi et anche il simile a quelli che comprarano frutti o altre robbe da simili persone.
43 Più chi sarà ritrovato a far e coglier fasine sotto li moroni et dalli istessi ramaggi de moroni incorerà nella pena di soldi cinque per ogni fasina.
44 Più chionque sarà ritrovato a daneggiare nel modo in caduno de sovrascritti cappi stabilito nelli beni di M. R. special patrona di questo luogo incorrerà nel doppio bando de suddetti sovra stabiliti et di notte altro doppio.
45 Più chi sarà ritrovato in danno come già si vede specificato oltre il bando stabilito per ogni contraventore s'intendera sempre esser l'acusato incorso in altro tanto di emenda qual sarà in facoltà del padrone de beni danegiati di essigerla, quittarla o cederla a chi meglio le parerà. oltre suoi danni per la cui consequtione dovrà procedere l'estimo de terzi et esperti e intenderà sempre in ogni caso sudetto sendo di notte il doppio e per li bestiami senza guardia anche il doppio del bando prescritto qual si dovrà aplicare, cioè quanto alle accuse che verranno fatte da campari di communità un terzo alli stessi campari et il resto all'officio di questo luogo, non sarà però lecito ad alcuno di accusare sovra li beni de particolari registranti a riserva del camparo o custode deputati dal Conseglio come pur li particolari danneggiati e fatta l'accusa si darà fra giorni tre conforme allo stattuto.
46 Più si dechiara che ne sovrascritti bandi e pene il padre sia tenuto per il figlio, il padrone per il servente et il padrone di casa per l'affittavolo.
47 Più che venendoli qualche oppositioni alle accuse fra il termine del tiletto sarà carigo et incombenza dell'accusato di far chiamare avanti il signor castellano li signori Giò Francesco Bonaudo et Giò Francesco Oddono notari deputati dal presente Conseglio et in contraditorio del camparo o accusatore per la risolutione d'esse accuse, quali sovrascritti bandi il presente Conseglio ha mandato et manda quelli osservarsi nell'istessa forma, mente e tenore de sovrascritti cappi sin che venghi altrimenti dal medemo ordinato quali in osseravanza de soliti stattuti di questo luogo salva raggione di poter quelli agionger o diminuir quando bono le parerà si et come in havenire si converà le contingenze de casi et intanto e sinchè altrimenti venghi dal medemo Conseglio novamente provisto remanendo li sovrascritti fermi et in luoro osservanza mandando per tanto quelli publicarsi affinchè nessuno possi pretender d'ignoranza.
48 Più non sarà lecito ad alcuno di giocare alle carte sotto l'alla a pena di uno scudo d'oro caduno.
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